Art. 146
     Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
    1.   Chiunque   rompe   o  guasta,  entro  o  fuori  delle  acque
territoriali,  un  cavo  sottomarino od altro apparato di un impianto
sottomarino  di  comunicazione  elettronica,  legalmente  posto e che
tocca  il  territorio  di  uno  o  piu'  degli Stati contraenti della
convenzione  del  14  marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal
modo  interrompe  od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche,  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
danneggiamento  di  cavo  sottomarino  di  comunicazione  elettronica
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
 
          Nota all'art. 146:
              - La  Convenzione  di  Parigi  14 marzo  1884  reca:  «
          Convenzione   per   la   protezione  de'  cavi  sottomarini
          conchiusa fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, l'Argentina, il
          Belgio,   il   Brasile,   la  Colombia,  la  Costarica,  la
          Danimarca,  la  Francia,  la Germania, la Gran Bretagna, il
          Guatemala,   i   Paesi  Bassi,  la  Persia,  il  Peru',  il
          Portogallo,  la  Rumania,  la Russia, il Salvador, il Santo
          Domingo,  la  Scandinavia,  la Serbia, la Spagna, gli Stati
          Uniti,  la  Turchia e l'Uruguai, ratificata dall'Italia con
          regio decreto 1° gennaio 1886, n. 3620.».