Art. 147
     Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
    1.  Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del
demanio  marittimo,  spezzoni  di  cavi  sottomarini od altri ordigni
appartenenti  a  impianti sottomarini di comunicazione elettronica e'
tenuto,  entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal
ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina.
    2.  Chi  non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.