Art. 149
     Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
    1.  E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da
euro 150,00 a euro 1.500,00:
    a)  chiunque  per  colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto
sottomarino  di  comunicazione  elettronica,  ovvero  cagiona ad esso
guasti  tali  da  interrompere  od  impedire, in tutto o in parte, le
comunicazioni elettroniche;
    b)  il  comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare
un  cavo  sottomarino,  per  inosservanza  delle  regole  sui segnali
stabiliti  per  impedire  gli  abbordi  in  mare,  ha dato causa alla
rottura   od   al   deterioramento  di  un  impianto  sottomarino  di
comunicazione elettronica da parte di altra nave.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
rottura   o  danneggiamento  di  cavo  sottomarino  di  comunicazione
elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
    3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione e'
aumentata,  se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne da'
notizia  alle  autorita'  del  primo  porto ove approda la nave sulla
quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.