Art. 152
    Ancoraggio  delle  navi  -  Reti  da  pesca  - Inosservanza delle
                    distanze dai cavi sottomarini
    1.  E'  punito  con  l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
euro 150,00 a euro 1.500,00:
    a)  il  comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza
minore  di  un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui
egli  puo'  conoscere  la  posizione per mezzo di segnali od in altro
modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un
cavo sottomarino;
    b)  il  padrone  di una barca da pesca il quale non tiene le reti
alla  distanza  di  almeno  un  miglio  nautico dalla nave che pone o
ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca
che  scorgono  o  sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro
mezzo  navale  all'uopo  utilizzato,  portante  i prescritti segnali,
hanno,  per  conformarsi  all'avvertimento, il termine necessario per
finire  l'operazione in corso, ma questo termine non puo' eccedere le
quattro ore;
    c)  il  padrone  di  una barca da pesca il quale non tiene le sue
reti  alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea
dei   segnali   destinati   ad  indicare  la  posizione  di  un  cavo
sottomarino.