Art. 154
                      Reati commessi in alto mare.
    1.  Gli  ufficiali  comandanti  navi da guerra o navi destinate a
questo  fine  da  uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14
marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi
per  supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia
stato  commesso  in  alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa
convenzione,  possono  esigere  dal comandante o padrone di tale nave
l'esibizione  dei  documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di
essa.  Di  tale  esibizione  si  deve  subito prendere nota sui detti
documenti.
    2.  Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi
verbali  per  accertare  la  sussistenza  del  reato.  I verbali sono
compilati  secondo  le  forme  e  nella  lingua  del  Paese  al quale
appartiene  l'ufficiale  che  li compila. Gli imputati ed i testimoni
possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono
utili, apponendovi la propria firma.
    3.  I  verbali  compilati  da ufficiali comandanti navi straniere
fanno  fede  soltanto  fino  a  prova contraria di quanto l'ufficiale
attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
 
          Nota all'art. 154:
              -  Per  la  Convenzione  di  Parigi  14 marzo  1884, si
          vedano le note all'art. 146.