Art. 157
                            Sanzioni civili.
    1.  Per  i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo
si  applicano  le  norme  contenute negli articoli 185 e seguenti del
codice penale.
    2.  Per  le indennita' previste nella prima parte dell'articolo 7
della  Convenzione  internazionale  del  14 marzo 1884, si osserva la
disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
 
          Nota all'art. 157:
              - Gli   articoli 185   e  seguenti  del  codice  penale
          riguardano: «Restituzioni e risarcimento del danno».