Art. 108. 
 
              Accesso all'attivita' di intermediazione 
 
  1. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa  e'
riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109. 
  2. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa non
puo'  essere  esercitata  da  chi  non  e'  iscritto  nel   registro,
applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e  308,
comma 2. 
  3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio  di
un  altro  Stato  membro  e  che  operano  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 116, comma 2. 
  4. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di  assicurazione  e
riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti  o  societa'
da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo
a tempo pieno  ovvero  a  tempo  parziale,  quando  superi  la  meta'
dell'orario lavorativo a tempo pieno.