Art. 109. 
 
      Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi 
 
  1.  L'ISVAP  disciplina,   con   regolamento,   la   formazione   e
l'aggiornamento  del  registro  unico  elettronico  nel  quale   sono
iscritti gli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  che  hanno
residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 
  2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
    a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di  intermediari  che
agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o
di riassicurazione; 
    b) i mediatori di assicurazione o  di  riassicurazione,  altresi'
denominati broker,  in  qualita'  di  intermediari  che  agiscono  su
incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione; 
    c) i produttori diretti che, anche in  via  sussidiaria  rispetto
all'attivita'    svolta    a    titolo     principale,     esercitano
l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami  infortuni  e
malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa  di
assicurazione e che operano senza obblighi di orario o  di  risultato
esclusivamente per l'impresa medesima; 
    d) le banche autorizzate ai  sensi  dell'articolo  14  del  testo
unico bancario,  gli  intermediari  finanziari  inseriti  nell'elenco
speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo  unico  bancario,  le
societa'  di   intermediazione   mobiliare   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la
societa'  Poste  Italiane  -   Divisione   servizi   di   bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
    e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti,  i
collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita'
di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario
opera. 
  Non  e'  consentita  la  contemporanea  iscrizione   dello   stesso
intermediario in piu' sezioni del registro. 
  3. Nel registro sono altresi'  indicati  gli  intermediari  persone
fisiche,  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  abilitati   ma
temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento  dell'obbligo
di copertura assicurativa  di  cui  all'articolo  110,  comma  3,  e'
sospeso  sino  all'avvio  dell'attivita',  che   forma   oggetto   di
tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro. 
  4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d),  che  si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori  o  altri  incaricati
addetti  all'intermediazione  provvede,  per  conto   dei   medesimi,
all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e)  del
medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori  o  altri  incaricati
addetti all'intermediazione e' tenuto a dare  all'impresa  preponente
contestuale notizia della richiesta di iscrizione  dei  soggetti  che
operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di
agenzia. L'impresa di assicurazione,  che  si  avvale  di  produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione  all'ISVAP  al  fine
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera
c). 
  5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o  dell'intermediario
interessato, un'attestazione di  avvenuta  iscrizione  nel  registro,
fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e
di revisione delle iscrizioni effettuate. 
  6.  L'ISVAP,  con   regolamento,   stabilisce   gli   obblighi   di
comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche' le
forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico  al
registro. 
 
          Note all'art. 109: 
              - Si riporta l'art. 107 del testo unico bancario: 
              «Art.  107  (Elenco  speciale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, detta  agli  intermediari  iscritti
          nell'elenco  speciale  disposizioni   aventi   ad   oggetto
          l'adeguatezza patrimoniale e il  contenimento  del  rischio
          nelle sue diverse configurazioni  nonche'  l'organizzazione
          amministrativa e contabile e i controlli interni. La  Banca
          d'Italia puo' adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche'  all'art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 47.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  marzo   2001,   n.   144
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94)
          concernente il «Regolamento recante norme  sui  servizi  di
          bancoposta»: 
              «Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di
          bancoposta svolte da Poste comprendono: 
                a)  raccolta  di  risparmio  tra  il  pubblico,  come
          definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
          attivita' connesse o strumentali; 
                b) raccolta del risparmio postale; 
                c) servizi di  pagamento,  comprese  l'emissione,  la
          gestione e la vendita di carte prepagate e di  altri  mezzi
          di pagamento, di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  f),
          numeri 4) e 5), del testo unico bancario; 
                d) servizio di intermediazione in cambi; 
                e) promozione e collocamento presso  il  pubblico  di
          finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
          abilitati; 
                f)  servizi  di  investimento  ed  accessori  di  cui
          all'art. 12. 
              2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i  servizi  di
          bancoposta  senza  necessita'  di  iscrizione  in  albi  od
          elenchi. 
              3. In quanto compatibili, si applicano  alle  attivita'
          di cui al comma 1, gli articoli 5, 12,  da  20  a  23,  24,
          commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi l, 2  e  3,  54,
          comma l, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115  a
          120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del
          testo unico bancario. 
              4. Alla prestazione da parte di  Poste  di  servizi  di
          investimento  ed  accessori   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, i seguenti articoli del testo  unico  finanza:
          5, 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e  2,
          8, 10, commi 1 e 2,  da  21  a  23,  25,  limitatamente  ai
          mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,
          51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 
              5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
          e'  equiparata  alle  banche   italiane   anche   ai   fini
          dell'applicazione delle norme del testo  unico  bancario  e
          del testo unico della finanza richiamate ai commi  3  e  4,
          nonche' della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  A  Poste  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
          previste per le banche, salva  l'adozione  di  disposizioni
          specifiche da parte delle autorita' competenti. 
              6.   Il   risparmio   postale   e'   disciplinato   dal
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,  n.  71,  dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e  dalle  norme
          del testo unico della finanza  indicate  nel  comma  4,  in
          quanto compatibili, nonche' dalle  norme  del  testo  unico
          bancario, ove applicabili. 
              7. Per quanto non diversamente  previsto  nel  presente
          decreto, si applicano le disposizioni del codice civile  in
          materia di prescrizione. 
              8. Poste non puo' esercitare attivita'  di  concessione
          di finanziamenti nei confronti del pubblico. 
              9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta,  Poste
          si avvale di strutture organizzative autonome.  E'  tenuta,
          altresi', ad istituire un sistema di separazione  contabile
          dell'attivita'   di   bancoposta   rispetto   alle    altre
          attivita'.».