Art. 110. 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la  persona  fisica  deve
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godere dei diritti civili; 
    b)  non  aver  riportato  condanna   irrevocabile,   o   sentenza
irrevocabile di applicazione della  pena  di  cui  all'articolo  444,
comma 2, del codice  di  procedura  penale,  per  delitto  contro  la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione  della  giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo  a
tre anni, o per altro delitto non  colposo  per  il  quale  la  legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due  anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria  dell'interdizione  da  pubblici
uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non  sia
intervenuta la riabilitazione; 
    c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ne' essere stato  presidente,  amministratore  con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che
siano  stati  assoggettati  a  procedure  di  fallimento,  concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa,  almeno  per  i  tre
esercizi precedenti all'adozione dei  relativi  provvedimenti,  fermo
restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque  anni  successivi
all'adozione dei provvedimenti stessi; 
    d)  non  versare  nelle  situazioni  di  decadenza,   divieto   o
sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.
575, e successive modificazioni; 
    e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi. 
  2. Ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la  persona  fisica  deve
inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali,  che
sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneita', consistente
in un esame su materie tecniche, giuridiche ed  economiche  rilevanti
nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP, con regolamento, determina le
modalita' di svolgimento della  prova  valutativa,  provvedendo  alla
relativa organizzazione e gestione. 
  3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo
112, comma 3,  la  persona  fisica,  ai  fini  dell'iscrizione  nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a)  o
b), deve  altresi'  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  della
responsabilita'   civile   per   l'attivita'    svolta    in    forza
dell'iscrizione al registro con massimale di  almeno  un  milione  di
euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo  di  euro  all'anno
globalmente per tutti i  sinistri,  valida  in  tutto  il  territorio
dell'Unione europea, per  danni  arrecati  da  negligenze  ed  errori
professionali propri ovvero da negligenze,  errori  professionali  ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del  cui
operato deve rispondere a norma  di  legge.  I  limiti  di  copertura
possono essere elevati dall'ISVAP,  con  regolamento,  tenendo  conto
delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo. 
 
          Note all'art. 110: 
              - L'art. 444, comma 2, del codice di  procedura  penale
          e' il seguente: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1 -
          1-bis (Omissis). 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5
          giugno 1965, n. 138) concernente  «Disposizioni  contro  la
          mafia»: 
              «Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata  con  provvedimento  definitivo  una  misura   di
          prevenzione non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici; 
                d)  iscrizioni  negli  albi  di  appaltatori   o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
                e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                f) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  anni,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.».