Art. 114. 
 
                            Reiscrizione 
 
  1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito
del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi  iscritto
nuovamente,  purche'  siano  decorsi   almeno   cinque   anni   dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente,  agli
articoli 110, 111 e  112.  In  caso  di  cancellazione  derivante  da
condanna irrevocabile o da fallimento,  le  persone  fisiche  possono
essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione. 
  2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento
del contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente  purche'
abbia provveduto al pagamento di quanto  non  corrisposto  sino  alla
cancellazione. 
  3. L'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato  cancellato  dal
registro per non aver provveduto  al  versamento  del  contributo  al
Fondo di garanzia, puo' esservi nuovamente iscritto purche'  provveda
al pagamento delle somme dovute  sino  alla  data  di  cancellazione,
maggiorate degli interessi moratori. 
  4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione  dal  registro,
chiede una nuova iscrizione,  essa  viene  disposta  previa  verifica
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e  112,
rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneita' gia' conseguita
ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione  ricevuta  ai
sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.