Art. 115. 
 
Fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
                           riassicurazione 
 
  I. L'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  b),  deve  aderire  al  Fondo  di
garanzia  costituito  presso  la  CONSAP  per  risarcire   il   danno
patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di  assicurazione
o  di  riassicurazione  derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  di
mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia  stato  risarcito
dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma  3,  e  all'articolo
112, comma 3. 
  2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato  nominato  con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, che e'  composto  da
un dirigente del Ministero delle attivita' produttive,  con  funzioni
di presidente, da un dirigente del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da  un  funzionario  dell'ISVAP,  da  un  funzionario  della
CONSAP, da  due  rappresentanti  degli  intermediari  iscritti  nella
corrispondente sezione  del  registro,  da  un  rappresentante  delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
  3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed  ai
limiti di intervento sono  stabilite  con  regolamento  del  Ministro
delle  attivita'  produttive,  sentito  l'ISVAP.  Il  contributo   e'
determinato annualmente con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non
superiore allo zero virgola cinquanta  per  cento  delle  provvigioni
annualmente  acquisite,  anche  al  fine  di  garantire  comunque  la
copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui  al  comma
2. 
  4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del  soggetto
presso il quale e' costituito e da eventuali altri fondi.  Sul  fondo
non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei  creditori  del
soggetto  che  li  amministra   ne'   dei   creditori   dei   singoli
intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati
o dalle imprese. Il fondo non puo' essere  compreso  nelle  procedure
concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i  singoli
intermediari partecipanti. 
  5. Il fondo e' surrogato  nei  diritti  degli  assicurati  e  delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione fino  alla  concorrenza
dei pagamenti effettuati a loro favore.