Art. 116. 
 
   Attivita' in regime di stabilimento e di prestazione di servizi 
 
  1.  L'iscrizione  consente   agli   intermediari   assicurativi   e
riassicurativi,  indicati  nelle  sezioni   del   registro   di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza  o  con
sede legale nel territorio della Repubblica di  operare  negli  altri
Stati membri, in regime di stabilimento e di  libera  prestazione  di
servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le  autorita'
di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle  istanze  di
estensione dell'attivita' sui rispettivi territori  comunicate  dagli
intermediari iscritti nel registro italiano e  rende  nota,  mediante
annotazione integrativa dell'iscrizione  al  registro,  l'indicazione
degli altri Stati membri  nei  quali  tali  intermediari  operano  in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. 
  2.  Gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  che   hanno
residenza o sede legale nel territorio  di  un  altro  Stato  membro,
possono esercitare l'attivita' in regime di stabilimento o di  libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,  a  decorrere
dal  trentesimo  giorno  successivo  all'apposita  comunicazione  che
l'ISVAP riceva dall'autorita' di  vigilanza  dello  Stato  membro  di
origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento,  la  pubblicita'  delle
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri relative all'attivita' svolta dagli intermediari di tali Stati
nel territorio  della  Repubblica  mediante  annotazione  nell'elenco
annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2. 
  3.  L'ISVAP  rende  note  le  disposizioni  che   disciplinano   lo
svolgimento delle attivita' di  intermediazione  che,  nell'interesse
generale, devono essere osservate sul territorio italiano. 
  4. L'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'intermediario  che  non
osservi le disposizioni di interesse generale  un  provvedimento  che
sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta,  in
caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento  dell'attivita'
sul territorio italiano.