ART. 244
                             (ordinanze)

   1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie
funzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di
contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e
al comune competenti.
   2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo
aver   svolto   le   opportune  indagini  volte  ad  identificare  il
responsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida
con    ordinanza    motivata   il   responsabile   della   potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
   3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al
proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
   4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e non
provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli
interventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di
cui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.