Art. 235.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso purche' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato XLIII.