Art. 236.
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in
forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi
e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o
l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.