Art. 237.
             Misure tecniche, organizzative, procedurali

  1. Il datore di lavoro:
    a) assicura,  applicando  metodi  e procedure di lavoro adeguati,
che  nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti  cancerogeni  o  mutageni  non superiori alle necessita' delle
lavorazioni  e  che  gli  agenti  cancerogeni o mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono  accumulati  sul  luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessita' predette;
    b) limita  al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che  possono  essere  esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolando  le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali  di  avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato
fumare»,  ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per  motivi  connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree e' fatto divieto di fumare;
    c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi  e'  emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio'
non   e'   tecnicamente   possibile,   l'eliminazione   degli  agenti
cancerogeni  o  mutageni  deve  avvenire  il piu' vicino possibile al
punto  di  emissione  mediante  aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18,  comma 1,  lettera q).  L'ambiente  di  lavoro deve
comunque  essere  dotato  di  un  adeguato  sistema  di  ventilazione
generale;
    d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare  l'efficacia  delle  misure  di  cui alla lettera c) e per
individuare  precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non  prevedibile  o  da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione  conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente
decreto legislativo;
    e) provvede  alla  regolare  e  sistematica  pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
    f) elabora   procedure  per  i  casi  di  emergenza  che  possono
comportare esposizioni elevate;
    g) assicura   che   gli   agenti   cancerogeni  o  mutageni  sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
    h) assicura  che  la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento  degli  scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti   cancerogeni,   avvengano  in  condizioni  di  sicurezza,  in
particolare  utilizzando  contenitori  ermetici  etichettati  in modo
chiaro, netto, visibile;
    i) dispone,  su  conforme  parere  del  medico competente, misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione  a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.