Art. 237. 
             Misure tecniche, organizzative, procedurali 
 
  1. Il datore di lavoro: 
    a) assicura, applicando metodi e procedure  di  lavoro  adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi  di
agenti cancerogeni o mutageni non  superiori  alle  necessita'  delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni  o  mutageni  in  attesa  di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in  quantitativi  superiori  alle
necessita' predette; 
    b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti  o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni  o  mutageni,  anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di  adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i  segnali  «vietato
fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono  recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro  funzione.  In
dette aree e' fatto divieto di fumare; 
    c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria.  Se  cio'
non  e'   tecnicamente   possibile,   l'eliminazione   degli   agenti
cancerogeni o mutageni deve avvenire  il  piu'  vicino  possibile  al
punto di emissione mediante  aspirazione  localizzata,  nel  rispetto
dell'articolo 18, comma 1, lettera  q).  L'ambiente  di  lavoro  deve
comunque  essere  dotato  di  un  adeguato  sistema  di  ventilazione
generale; 
    d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui  alla  lettera  c)  e  per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un  evento
non prevedibile o da un incidente, con metodi di  campionatura  e  di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del  presente
decreto legislativo; 
    e) provvede alla regolare  e  sistematica  pulitura  dei  locali,
delle attrezzature e degli impianti; 
    f)  elabora  procedure  per  i  casi  di  emergenza  che  possono
comportare esposizioni elevate; 
    g)  assicura  che  gli  agenti  cancerogeni   o   mutageni   sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
    h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai  fini  dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle  lavorazioni  contenenti
agenti  cancerogeni,  avvengano  in  condizioni  di   sicurezza,   in
particolare utilizzando  contenitori  ermetici  etichettati  in  modo
chiaro, netto, visibile; 
    i) dispone, su conforme  parere  del  medico  competente,  misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta  rischi
particolarmente elevati.