Art. 238.
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1,
lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.