Art. 240. 
                     Esposizione non prevedibile 
 
  1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili  o  incidenti  che
possono comportare un'esposizione anomala dei  lavoratori  ad  agenti
cancerogeni o mutageni, il  datore  di  lavoro  adotta  quanto  prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa  dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
  2.  I   lavoratori   devono   abbandonare   immediatamente   l'area
interessata,  cui  possono  accedere  soltanto   gli   addetti   agli
interventi  di  riparazione  ed  ad  altre   operazioni   necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie, messi  a  loro  disposizione  dal  datore  di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi  di  protezione  non  puo'
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,  e'  limitata
al tempo strettamente necessario. 
  3. Il  datore  di  lavoro  comunica  senza  indugio  all'organo  di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui  al  comma  1  indicando
analiticamente  le  misure  adottate  per  ridurre   al   minimo   le
conseguenze dannose o pericolose.