Art. 241. 
                  Operazioni lavorative particolari 
 
  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione,  per
le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure  di
prevenzione tecnicamente applicabili,  un'esposizione  rilevante  dei
lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o  mutageni,  il  datore  di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
    a) dispone  che  soltanto  tali  lavoratori  hanno  accesso  alle
suddette  aree  anche  provvedendo,   ove   tecnicamente   possibile,
all'isolamento delle stesse ed  alla  loro  identificazione  mediante
appositi contrassegni; 
    b) fornisce ai lavoratori speciali  indumenti  e  dispositivi  di
protezione individuale che devono  essere  indossati  dai  lavoratori
adibiti alle suddette operazioni. 
  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori  addetti
e'  in  ogni  caso  ridotta  al  tempo  strettamente  necessario  con
riferimento alle lavorazioni da espletare.