Art. 241.
                  Operazioni lavorative particolari

  1.  Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per
le  quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione  tecnicamente  applicabili,  un'esposizione rilevante dei
lavoratori  addetti  ad  agenti  cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
    a) dispone  che  soltanto  tali  lavoratori  hanno  accesso  alle
suddette   aree   anche   provvedendo,  ove  tecnicamente  possibile,
all'isolamento  delle  stesse  ed  alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
    b) fornisce  ai  lavoratori  speciali  indumenti e dispositivi di
protezione  individuale  che  devono  essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
  2.  La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
e'  in  ogni  caso  ridotta  al  tempo  strettamente  necessario  con
riferimento alle lavorazioni da espletare.