Art. 238 
                     Porti e aeroporti militari 
 
1. I porti, o le specifiche aree  portuali,  destinati  unicamente  o
principalmente alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello  Stato
appartengono ai porti di prima categoria. 
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,   e   dalle   analoghe
disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione  degli  statuti  delle  Regioni  a  statuto  speciale,  il
Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di  concerto  con
il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  determina  le
caratteristiche  e  procede  all'individuazione  dei  porti  o  delle
specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con  lo  stesso
provvedimento sono disciplinate  le  attivita'  nei  porti  di  prima
categoria e relative baie, rade e golfi. 
3. Negli aeroporti militari aperti al  traffico  aereo  civile,  ogni
modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti
e' realizzata d'intesa tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura  di  non  limitare
l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la  rispondenza  delle
infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il  traffico
militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da  eseguire
negli aeroporti  militari  aperti  al  traffico  civile  provvede  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  intesa  con  il
Ministero della difesa. 
4. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  comma  3,  per  gli  aeroporti
militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della
navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 238: 
             - Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della  delega
          di cui all'art.  1  della  L.  22  luglio  1975,  n.  382),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente: 
             «Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). - Sono
          delegate  alle  regioni  le  funzioni  amministrative   sul
          litorale marittimo,  sulle  aree  demaniali  immediatamente
          prospicienti, sulle aree del demanio  lacuale  e  fluviale,
          quando la utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche
          e  ricreative.  Sono  escluse  dalla  delega  le   funzioni
          esercitate  dagli  organi  dello  Stato   in   materia   di
          navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di  polizia
          doganale. La delega di  cui  al  comma  precedente  non  si
          applica ai  porti  e  alle  aree  di  preminente  interesse
          nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
          Stato  e  alle  esigenze   della   navigazione   marittima.
          L'identificazione delle aree predette e' effettuata,  entro
          il  31  dicembre  1978,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri  per  la
          difesa, per la marina mercantile e per le finanze,  sentite
          le regioni interessate. Col medesimo procedimento  l'elenco
          delle aree predette puo' essere modificato.».