Art. 334 
 
                    Onerosita' delle concessioni 
 
1. Gli alloggi sono concessi a pagamento,  fatta  eccezione  per  gli
alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente
all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative
pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti  di  concessione
sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.