Art. 334 Onerosita' delle concessioni 1. Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.