Art. 339 
 
                    Spese e modalita' di gestione 
 
l. I concessionari degli alloggi,  ai  sensi  dell'articolo  288  del
codice, sono tenuti: 
a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni; 
b) a effettuare  i  lavori  di  minuto  mantenimento  ordinario,  con
esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC; 
c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni  causati  per
colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio  o  del  materiale  ivi
esistente. 
2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di
gestione e delle  varie  incombenze  connesse  con  l'uso  e  con  la
conduzione degli alloggi di servizio. 
3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data
di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella  di
consegna  dell'alloggio  medesimo   al   successivo   concessionario,
stabilite dal competente comando, sono a carico  dell'Amministrazione
militare  che  provvede  con  i  fondi  destinati  alla  manutenzione
straordinaria.