Art. 340 
 
            Oneri a carico dell'Amministrazione militare 
 
l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con: 
a) il  soddisfacimento  di  esigenze  di  interesse  specifico  della
stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo 359; 
b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di  cui
all'allegato R, di cui all'articolo 360; 
c)  l'effettuazione,  sugli  immobili,  di  lavori   concernenti   la
stabilita', la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento,
di cui all'allegato S, di cui all'articolo 361. 
2. In caso di assegnazione e di rilascio di  alloggio  ASGC  e  ASIR,
connessi   con   l'assunzione   o   la   cessazione    dell'incarico,
l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie
direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.