Art. 282 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1. Nel caso di accertata  carenza  nell'organico  della  stazione
appaltante di adeguate professionalita', attestata  dal  responsabile
del  procedimento  sulla  base  degli  atti  forniti  dal   dirigente
dell'amministrazione   aggiudicatrice   preposto    alla    struttura
competente   ovvero   attestata   dall'organo   competente    secondo
l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice,  si  procede  alla
nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo  84,  comma
8, secondo periodo, del codice. In tal  caso  l'atto  di  nomina  dei
membri della commissione ne determina il compenso e fissa il  termine
per l'espletamento dell'incarico. Tale termine puo' essere  prorogato
una sola volta per giustificati  motivi.  L'incarico  e'  oggetto  di
apposito disciplinare. 
    2. E' possibile ricorrere alla nomina dei  commissari,  ai  sensi
dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel  caso  di
contratti di cui all'articolo 300, comma 2,  lettera  b)  ovvero  nel
caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro. 
    3.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i  commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47  del  decreto  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilita' e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e
7, del codice. 
 
              Note all'art. 282 
              - In caso di accertata carenza in organico di  adeguate
          professionalita', nonche' negli  altri  casi  previsti  dal
          regolamento  in  cui   ricorrono   esigenze   oggettive   e
          comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti
          tra funzionari di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
          all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio  di  rotazione
          tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza." 
              - Il testo dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante:
          "Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
          amministrativa. (Testo A)" e' il seguente: 
              "Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta') - 1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva." 
              - Il testo dell'art. 84, commi 4, 5  e  7,  del  citato
          D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver
          svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
          tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
          affidamento si tratta. 
              5. Coloro che nel biennio  precedente  hanno  rivestito
          cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere
          nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati
          dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno   prestato
          servizio. 
              6. (omissis) 
              7. Si applicano ai commissari le  cause  di  astensione
          previste dall'articolo 51 codice di procedura civile."