Art. 283 
 
 
                       Selezione delle offerte 
 
 
    1. In caso di  aggiudicazione  di  servizi  e  forniture  con  il
criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  i  pesi  o
punteggi  da  assegnare  ai  criteri  di  valutazione,  eventualmente
articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83,  commi
1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella  lettera  di
invito, devono  essere  globalmente  pari  a  cento.  Al  fine  della
determinazione dei criteri di  valutazione,  le  stazioni  appaltanti
hanno la facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli  di
intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di  ambiente,
salute,  sicurezza,  previdenza,  ordine  pubblico  nonche'  con   le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare  nella
loro  concreta  attivita'  di  committenza  il   principio   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del  codice  nonche'  dell'articolo  69  del
codice. 
    2. In una o piu' sedute riservate, la commissione, costituita  ai
sensi dell'articolo 84 del  codice,  valuta  le  offerte  tecniche  e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i  criteri
e le formule indicati nel bando o nella  lettera  di  invito  secondo
quanto previsto nell'allegato P. 
    3. In seduta pubblica, il  soggetto  che  presiede  la  gara  da'
lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecniche,  procede
all'apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  da'
lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna
di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284. 
    4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo piu'  basso,
l'autorita' che presiede la gara, in seduta pubblica, apre  i  plichi
ricevuti e contrassegna ed autentica i  documenti  e  le  offerte  in
ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo  offerto  da
ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e  procede,
sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo  quanto  previsto
dall'articolo 284. 
    5. Si applica l'articolo 117. 
 
              Note all'art. 283 
              - Il testo dell'art. 83, commi 1 e 4, del citato D.Lgs.
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa) - 1. Quando il contratto e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
              a) il prezzo; 
              b) la qualita'; 
              c) il pregio tecnico; 
              d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del prodotto; 
              f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
              g) la redditivita'; 
              h) il servizio successivo alla vendita; 
              i) l'assistenza tecnica; 
              l) la data di consegna ovvero il termine di consegna  o
          di esecuzione; 
              m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
              n) la sicurezza di approvvigionamento; 
              o) in caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2.-3. (omissis) 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i  sub
          - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara." 
              - Il testo dell'art. 69 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 69  (Condizioni  particolari  di  esecuzione  del
          contratto prescritte nel  bando  o  nell'invito)  -  1.  Le
          stazioni appaltanti possono esigere condizioni  particolari
          per l'esecuzione del contratto, purche'  siano  compatibili
          con il diritto comunitario e, tra l'altro, con  i  principi
          di   parita'   di   trattamento,    non    discriminazione,
          trasparenza, proporzionalita', e  purche'  siano  precisate
          nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
          bando, o nel capitolato d'oneri. 
              2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a
          esigenze sociali o ambientali. 
              3. La stazione appaltante che prevede  tali  condizioni
          particolari  puo'   comunicarle   all'Autorita',   che   si
          pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita'  con  il
          diritto comunitario. Decorso tale termine,  il  bando  puo'
          essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 
              4.  In  sede  di  offerta   gli   operatori   economici
          dichiarano di  accettare  le  condizioni  particolari,  per
          l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.". 
              - Il testo dell'art. 84 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art.  84  (Commissione  giudicatrice   nel   caso   di
          aggiudicazione con il criterio dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa) - 1.  Quando  la  scelta  della  migliore
          offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente
          piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e'  demandata  ad  una
          commissione  giudicatrice,  che  opera  secondo  le   norme
          stabilite dal regolamento. 
              2. La commissione, nominata dall'organo della  stazione
          appaltante competente ad effettuare la scelta del  soggetto
          affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari
          di componenti, in numero massimo di cinque,  esperti  nello
          specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 
              3.  La  commissione  e'  presieduta  di  norma  da   un
          dirigente della stazione appaltante e, in caso di  mancanza
          in organico, da un funzionario  della  stazione  appaltante
          incaricato  di  funzioni  apicali,   nominato   dall'organo
          competente. 
              4. I commissari diversi dal Presidente non devono  aver
          svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
          tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
          affidamento si tratta. 
              5. Coloro che nel biennio  precedente  hanno  rivestito
          cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere
          nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati
          dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno   prestato
          servizio. 
              6. Sono esclusi da successivi incarichi di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              7. Si applicano ai commissari le  cause  di  astensione
          previste dall'art. 51 cod. proc. civ. 
              8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati
          tra i funzionari della  stazione  appaltante.  In  caso  di
          accertata carenza in organico di adeguate professionalita',
          nonche' negli altri casi previsti dal  regolamento  in  cui
          ricorrono esigenze oggettive  e  comprovate,  i  commissari
          diversi  dal  presidente  sono  scelti  tra  funzionari  di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          ovvero con un criterio di rotazione  tra  gli  appartenenti
          alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza. 
              9. Gli elenchi di cui  al  comma  8  sono  soggetti  ad
          aggiornamento almeno biennale. 
              10. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
              11. Le spese relative alla  commissione  sono  inserite
          nel  quadro  economico  del  progetto  tra   le   somme   a
          disposizione della stazione appaltante. 
              12. In caso di  rinnovo  del  procedimento  di  gara  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione."