Art. 286 
 
                         Servizi di pulizia 
 
                  (d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117) 
 
    1. Le stazioni appaltanti,  per  la  determinazione  dell'offerta
piu' vantaggiosa, al fine dell'affidamento degli appalti  di  servizi
di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune  dei
prodotti 874 contenuta nell'allegato II A  del  codice,  prendono  in
considerazione i seguenti elementi: 
    a)  caratteristiche  qualitative,   metodologiche   e   tecniche,
ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); 
    b) prezzo. 
    2. Le stazioni appaltanti, relativamente all'elemento di  cui  al
comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica  di
offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o
piu'  elementi  seguenti:  sistema  organizzativo  di  fornitura  del
servizio;  metodologie  tecnico-operative;  sicurezza   e   tipo   di
macchine; strumenti e attrezzature utilizzate. 
    3. Per l'elemento di cui al comma  1,  lettera  b),  deve  essere
previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con  riferimento
al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi  per
macchinari, attrezzature e prodotti. Si applicano gli articoli  86  e
87 del codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara  gli
elementi di valutazione che vengono presi in  considerazione  per  la
valutazione dell'offerta,  con  i  seguenti  fattori  ponderali,  che
possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi: 
    elemento a): 40-60; 
    elemento b): 40-60. 
    La somma dei fattori ponderali da assegnare per  l'insieme  degli
elementi e' pari a cento. 
    4. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti  dell'offerta
avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e  1,  espresso  in
valori  centesimali,  a  ciascun  elemento   dell'offerta   (progetto
tecnico). Il coefficiente e' pari  a  zero  in  corrispondenza  della
prestazione minima  possibile.  Il  coefficiente  e'  pari  ad  1  in
corrispondenza della prestazione massima offerta. 
    5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali  che  la
stazione appaltante ha indicato nel bando di gara per ogni  elemento.
La somma che ne risulta  determina  il  punteggio  totale  attribuito
all'offerta (progetto tecnico). 
    6.  Ai  fini  della  determinazione  del  coefficiente   riferito
all'elemento di cui al comma 1, lettera b), (prezzo)  la  commissione
giudicatrice utilizza la seguente formula: 
    Ci = (Pb - Pi)/(Pb - Pm) 
    Dove 
    Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
    Pb = prezzo a base di gara 
    Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo 
    Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti 
    ovvero  la  formula   riferita   all'elemento   prezzo   di   cui
all'allegato P, punto II), lettera b), contenente il  riferimento  al
valore soglia. 
    7. Gli osservatori territoriali sul  mercato  del  lavoro,  sulla
base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti  e  relativi  alle
aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono
all'Osservatorio nazionale sul mercato del lavoro, ogni due  anni,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione  del  criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  nella   quale   sono
evidenziate anche le eventuali anomalie. 
 
              Note all'art. 286 
              - La categoria  14  della  classificazione  comune  dei
          prodotti  874  contenuta  nell'allegato  II  A  del  D.Lgs.
          12-4-2006 n. 163 riguarda : 
              Servizi di pulizia degli edifici e  di  gestione  delle
          proprieta' immobiliari 
              874, da 82201 a 82206 
              da 70300000-4 a 70340000-6, e 
              da 90900000-6 a 90924000-0 
              - Il testo degli artt. 86 e 87  del  citato  D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art.  86  (Criteri  di  individuazione  delle  offerte
          anormalmente basse) - 1. Nei contratti di cui  al  presente
          codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del
          prezzo piu'  basso,  le  stazioni  appaltanti  valutano  la
          congruita' delle offerte che presentano un ribasso  pari  o
          superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali  di
          tutte le offerte ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per
          cento, arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente
          delle offerte di maggior  ribasso  e  di  quelle  di  minor
          ribasso, incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei
          ribassi percentuali che superano la predetta media. 
              2. Nei contratti di cui al presente codice,  quando  il
          criterio   di   aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta
          economicamente piu'  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti
          valutano la congruita'  delle  offerte  in  relazione  alle
          quali sia i punti relativi al  prezzo,  sia  la  somma  dei
          punti relativi agli altri  elementi  di  valutazione,  sono
          entrambi  pari  o   superiori   ai   quattro   quinti   dei
          corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
              3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
          la congruita'  di  ogni  altra  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
              3-bis. Nella predisposizione delle gare  di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla
          base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
          collettiva stipulata dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi, delle norme in  materia  previdenziale  ed
          assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e  delle
          differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto
          collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
          in  relazione   al   contratto   collettivo   del   settore
          merceologico piu' vicino a quello preso  in  considerazione
          (1). 
              3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
          comunque soggetto a ribasso d'asta (2). 
              4. Il comma 1 non si applica  quando  il  numero  delle
          offerte ammesse sia inferiore a  cinque.  In  tal  caso  le
          stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. 
              5. " 
              "Art.   87   (Criteri   di   verifica   delle   offerte
          anormalmente  basse)  -   1.   Quando   un'offerta   appaia
          anormalmente  bassa,  la   stazione   appaltante   richiede
          all'offerente le  giustificazioni  relative  alle  voci  di
          prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto
          a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione  con  il
          criterio  dell'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa,
          relative agli altri elementi di  valutazione  dell'offerta,
          procedendo ai sensi dell'articolo 88.  All'esclusione  puo'
          provvedersi  solo  all'esito  dell'ulteriore  verifica,  in
          contraddittorio. 
              2. Le  giustificazioni  possono  riguardare,  a  titolo
          esemplificativo: 
              a) l'economia  del  procedimento  di  costruzione,  del
          processo di fabbricazione, del metodo  di  prestazione  del
          servizio; 
              b) le soluzioni tecniche adottate; 
              c) le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui
          dispone l'offerente per eseguire i lavori,  per  fornire  i
          prodotti, o per prestare i servizi; 
              d)  l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle
          forniture, dei servizi offerti; 
              e); 
              f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un  aiuto  di
          Stato; 
              g) il costo del lavoro come determinato  periodicamente
          in  apposite  tabelle  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
          dalla contrattazione  collettiva  stipulata  dai  sindacati
          comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in
          materia previdenziale e assistenziale, dei diversi  settori
          merceologici  e  delle  differenti  aree  territoriali;  in
          mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo  del
          lavoro e' determinato in relazione al contratto  collettivo
          del settore merceologico piu'  vicino  a  quello  preso  in
          considerazione. 
              3. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
              4. Non sono ammesse giustificazioni in  relazione  agli
          oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
          al piano di sicurezza e coordinamento di  cui  all'articolo
          12, decreto legislativo 14  agosto  1996,  n.  494  e  alla
          relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R.  3
          luglio 2003, n. 222.  Nella  valutazione  dell'anomalia  la
          stazione appaltante tiene conto  dei  costi  relativi  alla
          sicurezza,  che  devono  essere   specificamente   indicati
          nell'offerta e risultare  congrui  rispetto  all'entita'  e
          alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 
              4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la  qualificazione
          di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono  essere
          considerate anche  le  informazioni  fornite  dallo  stesso
          soggetto     interessato     relativamente     all'avvenuto
          adempimento,  all'interno  della  propria  azienda,   degli
          obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
              5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
          anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha  ottenuto  un
          aiuto di Stato, puo' respingere  tale  offerta  per  questo
          solo  motivo   unicamente   se,   consultato   l'offerente,
          quest'ultimo non  e'  in  grado  di  dimostrare,  entro  un
          termine stabilito dall'amministrazione e  non  inferiore  a
          quindici  giorni,  che  l'aiuto  in  questione  era   stato
          concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
          un'offerta in tali circostanze, ne informa  tempestivamente
          la Commissione."