Art. 170. 
 
  L'azione a difesa dei diritti  che  si  riferiscono  all'integrita'
dell'opera puo' condurre alla rimozione o distruzione  dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non
sia possibile ripristinare detto esemplare nella  forma  primitiva  a
spese  della  parte  interessata  ad  evitare  la  rimozione   o   la
distruzione.