Art. 51. 
 
  I motori soggetti  a  variazioni  di  velocita'  le  quali  possono
costituire  un  pericolo  devono  essere  provvisti   di   regolatore
automatico di velocita', tale da impedire che questa superi i  limiti
prestabiliti. 
  Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che  ne  segnali
il mancato funzionamento.