Art. 198.
                           (Inquadramento)

  Gli  impiegati  gia' di gruppo B che anteriormente al 1 luglio 1956
siano  stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere
la  promozione  al grado superiore per mancanza di posti disponibili,
mentre  i  pari  grado  rimasti  al  gruppo.  B  con  uguale o minore
anzianita'  sono  stati  gia'  promossi al grado superiore, potranno,
previo  giudizio  del  Consiglio  di amministrazione, essere promossi
anche  in  soprannumero  alla  qualifica  superiore.  I  posti  cosi'
conferiti  in  soprannumero  saranno riassorbiti con le prime vacanze
che verranno a verificarsi.
  Gli  impiegati  delle  carriere  speciali  che non abbiano ottenuto
l'inquadramento nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo
comma  dell'art.  57  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, conservano "ad personam" la qualifica acquisita.
Gli   stessi   possono  essere  scrutinati  per  la  promozione  alle
qualifiche  superiori  previste dal soppresso ruolo di provenienza in
occasione  e  nella  stessa  proporzione  delle promozioni effettuate
nella   corrispondente   qualifica  della  carriera  direttiva.  Agli
impiegati   promossi   e'   attribuita  "ad  personam"  la  qualifica
immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.
  Nella  qualifica  di  vice  direttore della carriera direttiva sono
tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del
precedente  comma  conservano "ad personam" la qualifica del ruolo di
provenienza.
  Gli  impiegati  delle  carriere  speciali inquadrati nelle carriere
direttive  non  potranno  essere  scrutinati  per  la promozione alla
qualifica  superiore sino a quando non avranno maturato le anzianita'
prescritte per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica
provenienti dal ruolo di gruppo A.