Art. 96. Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi direttamente provenienti dai campi di produzione e' sottoposto all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi. Il progetto e' approvato con provvedimento definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezza ed a quelle inerenti alla produzione dei pozzi serviti. L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di capacita' non superiore ai 20 m cubi per liquidi e 10 m cubi per i gas.