Art. 96. 
 
  Il  progetto  dell'impianto  destinato  alla   raccolta   ed   allo
smistamento degli idrocarburi direttamente provenienti dai  campi  di
produzione e' sottoposto all'approvazione della Sezione  dell'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi. 
  Il  progetto  e'  approvato   con   provvedimento   definitivo   se
riconosciuto adeguato alle  esigenze  della  sicurezza  ed  a  quelle
inerenti alla produzione dei pozzi serviti. 
  L'obbligo della presentazione  del  progetto  non  sussiste  per  i
serbatoi isolati di capacita' non superiore ai 20 m cubi per  liquidi
e 10 m cubi per i gas.