Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.) 
                (Limitazioni temporanee di velocita') 
  1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando  si
svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o
parte di essa, a cura dell'ente proprietario,  limiti  temporanei  di
velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo  della  giornata,
nei quali tale limitazione sia  ritenuta  necessaria  ai  fini  della
sicurezza della circolazione. L'imposizione  di  questi  limiti  deve
essere portata a conoscenza  dei  conducenti  mediante  i  prescritti
segnali. 
  2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari
situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il  tratto  di  strada
interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti
segnali.