Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.)
(Limitazioni temporanee di velocita')
1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si
svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o
parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di
velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata,
nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della
sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve
essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti
segnali.
2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari
situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada
interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti
segnali.