Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) 
                (Limitazioni permanenti di velocita') 
  1. Nella parte posteriore dei veicoli  indicati  all'articolo  142,
comma 4, del codice deve essere apposto  in  modo  ben  visibile,  un
contrassegno in materiale retroriflettente, riportante  in  cifre  il
limite di velocita' prescritto. 
  2. Il contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di  seguito
elencate: 
    a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; 
    b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; 
    c) materiale retroriflettente: pellicola  ad  elevata  efficienza
(classe 2). 
  3. I  contrassegni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
conformi   al   tipo   approvato,   sulla   base    delle    suddette
caratteristiche, dal Ministero dei  trasporti.  Ciascun  contrassegno
deve portare in modo visibile il marchio di omologazione  secondo  il
tipo determinato dal Ministero dei trasporti.