Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) 
              (Apparecchiature e mezzi di accertamento 
              della osservanza dei limiti di velocita') 
  1. Le apparecchiature  destinate  a  controllare  l'osservanza  dei
limiti di velocita' devono essere costruite in  modo  da  raggiungere
detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato  momento  in
modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 
  2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero
dei lavori pubblici. In sede di approvazione  puo'  essere  stabilita
una percentuale di tolleranza che sara' calcolata di volta in volta a
favore del trasgressore. 
  3. Il controllo  dell'osservanza  del  limite  di  velocita',  puo'
essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo  142,  comma  6,  del
codice,  attraverso  le  annotazioni  cronologiche  stampigliate  sui
biglietti autostradali all'atto dell'emissione  e  dell'esazione  del
pedaggio, raffrontandosi tali  annotazioni  con  la  distanza  tra  i
caselli  di  ingresso  e  di  uscita,  quale  risulta  dalle  tabelle
distanziometriche ufficiali predisposte dagli  enti  proprietari.  In
tale caso alla determinazione della velocita' e'  associato  l'errore
relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento  a
seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente,  inferiore
a 70 km/ora, ovvero pari a 70  km/ora  ed  inferiore  a  130  km/ora,
ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 
  4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di  velocita',  le
apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite  direttamente
dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12  del  codice,  e
devono essere nella disponibilita' degli stessi.