Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.)
(Apparecchiature e mezzi di accertamento
della osservanza dei limiti di velocita')
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei
limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere
detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in
modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero
dei lavori pubblici. In sede di approvazione puo' essere stabilita
una percentuale di tolleranza che sara' calcolata di volta in volta a
favore del trasgressore.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo'
essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del
codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui
biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del
pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i
caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle
distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In
tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore
relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a
seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore
a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora,
ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le
apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente
dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e
devono essere nella disponibilita' degli stessi.