Art. 233. 1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' cosi' modificata: a) negli articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma, le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove ricorrono, dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto"; b) il primo e il secondo comma dell'articolo 39 sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori. Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione."; c) nel secondo comma dell'articolo 56 le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale"; d) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato."; e) il secondo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".
Note all'art. 233: - La legge 16 febbraio 1913, n. 89 reca: "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.". - Il testo vigente dell'art. 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 38 - L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza. Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.". - Il testo vigente dell'art. 63 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 63. - Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorita' il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertono appena gli sara' restituito. Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna ''Osservazioni'' del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso. Le autorita' cui il repertorio sara' presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.". - Il testo vigente dell'art. 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 66. - Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale. Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento. Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.". - Il testo vigente dell'art. 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decrto, e' il seguente: "Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori. Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione. Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sara' provveduto giusta l'art. 43.". - Il testo vigente dell'art. 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 56. - Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'art. 51.". - Il testo vigente dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 107. - La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, e' fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato. Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio. Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso. L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.".