Art. 233.

  1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' cosi' modificata:
    a)  negli  articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e
66,  secondo  comma,  le  parole "pretore del mandamento" e "pretore"
sono  sostituite,  dove  ricorrono,  dalle parole "capo dell'archivio
notarile del distretto";
    b)  il  primo e il secondo comma dell'articolo 39 sono sostituiti
dai seguenti:
  "Nel  caso  di  morte  o  di  cessazione  definitiva dall'esercizio
notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere
all'apposizione  dei  sigilli  sopra tutti gli atti, i repertori e le
carte  relative  all'ufficio  notarile  ed esistenti nello studio del
notaio  od  indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione
dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori.
  Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio
notarile,  con l'intervento del presidente del consiglio notarile del
distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli,
allo  scopo  di  aprire  un  testamento, rilasciare copie, estratti o
certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.";
    c)  nel  secondo  comma  dell'articolo  56 le parole "pretore del
mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale";
    d)  il  secondo  periodo  del  primo  comma  dell'articolo 107 e'
sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo
dell'archivio  notarile  del  distretto  procede  alla  rimozione dei
sigilli  ed  al  ritiro  degli  atti,  volumi  e  sigilli  nella sede
dell'ufficio   del   notaio,  con  l'intervento  del  presidente  del
consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.";
    e) il secondo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
  "Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale
contenente   l'inventario  delle  cose  consegnate  o  ritirate  che,
sottoscritto  da  lui,  dal  presidente  del consiglio notarile o dal
membro  da  lui  delegato,  dal  notaio  o dal suo procuratore, viene
conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un
suo  procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene
compilato  in  duplice  originale,  uno  dei quali viene rimesso allo
stesso notaio.".
 
           Note all'art. 233:
            - La legge 16 febbraio 1913, n. 89 reca: "Ordinamento del
          notariato e degli archivi notarili.".
            - Il testo vigente dell'art. 38 della legge  16  febbraio
          1913,  n.    89, come modificato dal presente decreto e' il
          seguente:
            "Art. 38 - L'ufficiale dello stato civile, che riceve  la
          dichiarazione  di  morte  di  un  notaro,  deve  informarne
          immediatamente il consiglio notarile  presso  il  quale  il
          notaro  era  iscritto ed il capo dell'archivio notarile del
          distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.
            Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure
          informarne il capo  dell'archivio  notarile  del  distretto
          entro  dieci  giorni  dalla  morte, o dall'avutane notizia,
          sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire
          12.000.".
            -  Il  testo vigente dell'art. 63 della legge 16 febbraio
          1913, n.  89, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  63.  -  Nei  casi  in  cui il notaro, adempiendo a
          disposizioni di legge,  abbia  presentato  alla  competente
          autorita'  il  proprio repertorio, egli deve servirsi di un
          fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati
          e firmati dal capo dell'archivio notarile del  distretto  a
          mente   dell'art.  64,  per  segnarvi  le  indicazioni  sul
          repertono appena gli sara' restituito.
            Di tale circostanza egli deve far menzione nella  colonna
          ''Osservazioni''   del   repertorio  di  contro  ai  numeri
          riportati, e i fogli a parte debbono rimanere  allegati  al
          repertorio stesso.
            Le  autorita'  cui il repertorio sara' presentato debbono
          sul  medesimo   indicare,   subito   dopo   l'ultimo   atto
          annotatovi,  il  giorno  della presentazione e quello della
          restituzione.".
            - Il testo vigente dell'art. 66 della legge  16  febbraio
          1913,  n.   89, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 66. - Il notaro non puo' rilasciare ad  alcuno  gli
          originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70,
          e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se
          non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
            Quando  non  sia  da  altre  leggi  provveduto al modo di
          presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima  di
          consegnarlo,  dovra'  farne  una  copia  esatta,  che sara'
          verificata sull'originale dal capo  dell'archivio  notarile
          del  distretto. Di cio' si formera' processo verbale, copia
          del  quale  sara'  annessa  all'atto  di  cui  si   fa   la
          presentazione  o  il deposito. Di tutto il notaro prendera'
          nota nel repertorio, alla  colonna  delle  osservazioni  in
          corrispondenza del relativo atto.
            Il   notaro  ripone  in  luogo  dell'originale  la  copia
          dell'atto, affinche' vi resti  fino  alla  restituzione  di
          quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione
          in esse del detto processo verbale.
            Nel  caso  di  restituzione o di apertura e pubblicazione
          del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite
          negli articoli 913, 915 e 922  del  codice  civile  saranno
          eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.
            Il  notaro  dovra' fare una copia in carta libera di ogni
          testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla,  chiusa
          e  sigillata,  all'archivio notarile distrettuale, entro il
          termine di dieci giorni dalla data dell'atto.".
            - Il testo vigente dell'art. 39 della legge  16  febbraio
          1913,  n.    89, come modificato dal presente decrto, e' il
          seguente:
            "Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione  definitiva
          dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del
          distretto  deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra
          tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio
          notarile   ed   esistenti   nello   studio  del  notaio  od
          indebitamente altrove; e quando sia eseguita  la  rimozione
          dei   sigilli   procedera'  al  ritiro  degli  atti  e  dei
          repertori.
            Nei casi di urgenza potra'  essere  provveduto  dal  capo
          dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del
          consiglio  notarile  del  distretto  o  di un membro da lui
          delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di  aprire
          un  testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e
          compiere qualsiasi altra operazione.
            Nel   caso    di    sospensione,    d'inabilitazione    o
          d'interdizione  temporanea del notaro dall'esercizio, sara'
          provveduto giusta l'art. 43.".
            - Il testo vigente dell'art. 56 della legge  16  febbraio
          1913,  n.   89, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 56. - Se alcuna delle parti  e'  interamente  priva
          dell'udito,  essa  deve  leggere  l'atto e di cio' si fara'
          menzione nel medesimo.
            Ove  il  sordo  non  sappia  leggere,  deve   intervenire
          all'atto  un  interprete, che sara' nominato dal presidente
          del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e
          che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
            L'interprete deve avere i requisiti necessari per  essere
          testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso
          dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini
          del  sordo,  e  non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di
          testimone  o  di  fidefaciente.  Egli  deve   sottoscrivere
          l'atto,  secondo  il  disposto dei numeri 10 e 12 dell'art.
          51.".
            - Il testo vigente dell'art. 107 della legge 16  febbraio
          1913,  n.  89,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 107. - La consegna degli  atti,  volumi  e  sigilli
          indicati  nei  numeri  5, 6, 7 dell'articolo precedente, e'
          fatta nel termine di un mese dal  giorno  della  cessazione
          dall'esercizio  o  del  cambiamento  di residenza. Nei casi
          indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio  notarile  del
          distretto  procede  alla rimozione dei sigilli ed al ritiro
          degli atti, volumi e sigilli nella  sede  dell'ufficio  del
          notaio,  con  l'intervento  del  presidente  del  consiglio
          notarile del distretto o di un membro da lui delegato.  Nel
          caso   di  dispensa  per  rinunzia,  o  di  cambiamento  di
          residenza, la consegna  si  fa  dal  notaro  o  da  un  suo
          procuratore   speciale,   nella   sede   dell'archivio,  al
          conservatore, con l'intervento del presidente del consiglio
          notarile del distretto presso  il  quale  era  iscritto  il
          notaro, o di un membro da esso delegato.
            Il   capo  dell'archivio  notarile  compila  il  processo
          verbale contenente l'inventario  delle  cose  consegnate  o
          ritirate  che,  sottoscritto  da  lui,  dal  presidente del
          consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio
          o  dal  suo  procuratore,  viene  conservato  nell'archivio
          notarile.   Nel  caso  in  cui  sia  il  notaio  o  un  suo
          procuratore ad effettuare la consegna, il processo  verbale
          viene  compilato  in duplice originale, uno dei quali viene
          rimesso allo stesso notaio.
            Le spese occorrenti per la apposizione  e  remozione  dei
          sigilli,   per   l'inventario,   il  trasporto  e  deposito
          nell'archivio e tutte le  altre  spese  accessorie  sono  a
          carico dell'archivio stesso.
            L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo
          e registro.".