Art. 234.

  1.  Il  primo  comma  dell'articolo  25  del  regio decretolegge 23
ottobre  1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562,
e' cosi' modificato:
    a)  nel  n.  1  le  parole "pretore, qualora il comune, in cui il
notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del
comune  medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo
dell'archivio  notarile  del  distretto  in  cui  il  notaio aveva la
residenza";
    b) il n. 2 e' abrogato.
 
           Note all'art. 234:
            -  Il  regio  decreto-legge  23  ottobre  1924,  n. 1737,
          convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, reca:  "Norme
          complementari  per l'attuazione del nuovo ordinamento degli
          archivi notarili.".
            - Il testo vigente dell'art. 25 del  regio  decreto-legge
          23  ottobre  1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo
          1926, n. 562, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  25.  - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107
          della legge 16 febbraio  1913,  n.  89,  e  149  del  regio
          decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni
          connesse sono modificate nel senso che:
             1  la  notizia  della  morte  del  notaio,  oltre che al
          consiglio notarile, deve essere data al capo  dell'archivio
          notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza,
          entro  il  termine  e  sotto  la pena stabiliti nel secondo
          comma  del  citato  art.  38,  anche  per  quanto  riguarda
          l'ufficiale  di  stato  civile  indicato  nel  primo  comma
          dell'articolo stesso;
             3 non  e'  richiesto  l'intervento  del  presidente  del
          consiglio  notarile  del  distretto, o di un consigliere da
          lui delegato, per la consegna all'archivio  notarile  negli
          atti  del  notaio  cessato  dall'esercizio  e traslocato ad
          altro distretto.
            Il sigillo del notaio cessato dall'esercizio o traslocato
          ad altra sede e' annullato, nella forma stabilita dall'art.
          40 della citata legge  sul  notariato,  d'ordine  del  capo
          dell'archivio notarile distrettuale.
            Il  compenso  previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del
          regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, puo'  raggiungere
          la somma di lire tre al giorno.".