Art. 278 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
    1.  L'esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e
comporta  la  inesigibilita'  dal  debitore   dei   crediti   rimasti
insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la
liquidazione dei beni. 
    2. Nei confronti dei creditori per fatto o  causa  anteriori  che
non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per  la  sola
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori
di pari grado. 
    3. Possono  accedere  all'esdebitazione,  secondo  le  norme  del
presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. 
    4. Se il debitore e' una societa' o  altro  ente,  le  condizioni
stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili e dei  legali  rappresentanti,  con
riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia  seguita
l'apertura di una procedura liquidatoria. 
    5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti  dei
soci illimitatamente responsabili. 
    6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei  confronti  dei
coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche'  degli  obbligati
in via di regresso. 
    7. Restano esclusi dall'esdebitazione: 
    a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; 
    b) i debiti per il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' le sanzioni  penali  e  amministrative  di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.