Art. 279 
 
 
                   Condizioni temporali di accesso 
 
    1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto  a
conseguire  l'esdebitazione  decorsi  tre  anni  dall'apertura  della
procedura  di  liquidazione  o  al  momento  della   chiusura   della
procedura, se antecedente. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni  quando  il
debitore  ha  tempestivamente  proposto   istanza   di   composizione
assistita della crisi. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.