Art. 280 
 
 
                   Condizioni per l'esdebitazione 
 
    1. Il debitore e' ammesso  al  beneficio  della  liberazione  dai
debiti a condizione che: 
    a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica,
l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione
con l'esercizio dell'attivita' d'impresa,  salvo  che  per  essi  sia
intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento  penale
per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una  delle  misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159,  il  beneficio  puo'  essere  riconosciuto  solo  all'esito  del
relativo procedimento; 
    b)  non   abbia   distratto   l'attivo   o   esposto   passivita'
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli
affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
    c)  non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della
procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le
informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; 
    d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni
precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; 
    e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte. 
 
          Note all'art. 280: 
 
              - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159
          vedi note all'articolo 92 del citato decreto legislativo.