Art. 251 a) I contratti conclusi fra nemici saranno considerati come annullati dal momento in cui due delle parti sono divenute nemiche, salvo per quanto riguarda i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti dall'esecuzione di un atto o pagamento previsti da tali contratti e sotto riserva delle eccezioni e norme speciali a determinati contratti o categorie di contratti previste in questo articolo o nell'allegato seguente. b) Saranno esclusi dall'annullamento, a termini del presente articolo, i contratti pei quali i Governi alleati o associati, di cui una delle parti sia suddita, domanderanno per un interesse generale l'esecuzione entro il termine di sei mesi, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato. Qualora l'esecuzione dei contratti mantenuti cosi' in vigore del presente trattato. Qualora l'esecuzione dei contratti mantenuti cosi' in vigore importasse per una delle parti un pregiudizio considerevole, per effetto del mutamento nelle condizioni del commercio, il Tribunale arbitrale misto, previsto alla sezione VI, potra' attribuire alla parte danneggiata un'equa indennita'. c) Avuto riguardo alle disposizioni costituzionali e alla legislazione degli Stati Uniti d'America, del Brasile e del Giappone, il presente articolo, l'articolo 252 e il seguente allegato non si applicano ai contratti conchiusi fra sudditi di tali Stati e sudditi dell'antico Impero d'Austria. L'art. 257 non si applica, del pari, agli Stati Uniti d'America e ai loro sudditi. d) Il presente articolo e l'allegato seguente non si applicano ai contratti in cui sono parte i sudditi delle regioni che hanno cambiato sovranita', in quanto essi abbiano acquistato; per l'applicazione del trattato di pace, la nazionalita' di un Paese alleato o associato; ne' ai contratti conchiusi fra sudditi delle Potenze alleate e associate fra le quali vi e' stato divieto di commercio, quando una delle parti si trovava in un territorio alleato o associato occupato dal nemico. e) Nessuna disposizione di questo articolo e dell'allegato seguente puo' essere considerata efficace per infirmare una operazione legalmente compiuta in virtu' di un contratto interceduto fra nemici con l'autorizzazione di una delle Potenze belligeranti.