(Trattato-art. 251)
 
                              Art. 251 
 
 
    a) I contratti  conclusi  fra  nemici  saranno  considerati  come
annullati dal momento in cui due delle parti sono  divenute  nemiche,
salvo per quanto riguarda i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie
risultanti dall'esecuzione di un atto o pagamento  previsti  da  tali
contratti  e  sotto  riserva  delle  eccezioni  e  norme  speciali  a
determinati contratti o categorie di  contratti  previste  in  questo
articolo o nell'allegato seguente. 
 
    b) Saranno esclusi  dall'annullamento,  a  termini  del  presente
articolo, i contratti pei quali i Governi alleati o associati, di cui
una delle parti sia suddita, domanderanno per un  interesse  generale
l'esecuzione entro il termine di sei mesi, a datare  dall'entrata  in
vigore del presente trattato. 
 
  Qualora l'esecuzione dei contratti mantenuti cosi'  in  vigore  del
presente trattato. 
 
  Qualora  l'esecuzione  dei  contratti  mantenuti  cosi'  in  vigore
importasse per una delle  parti  un  pregiudizio  considerevole,  per
effetto del mutamento nelle condizioni del  commercio,  il  Tribunale
arbitrale misto, previsto alla sezione  VI,  potra'  attribuire  alla
parte danneggiata un'equa indennita'. 
 
    c)  Avuto  riguardo  alle  disposizioni  costituzionali  e   alla
legislazione degli Stati Uniti d'America, del Brasile e del Giappone,
il presente articolo, l'articolo 252 e il seguente  allegato  non  si
applicano ai contratti conchiusi fra sudditi di tali Stati e  sudditi
dell'antico Impero d'Austria. L'art. 257 non si  applica,  del  pari,
agli Stati Uniti d'America e ai loro sudditi. 
 
    d) Il presente articolo e l'allegato seguente non si applicano ai
contratti in cui  sono  parte  i  sudditi  delle  regioni  che  hanno
cambiato  sovranita',  in  quanto  essi   abbiano   acquistato;   per
l'applicazione del trattato di pace,  la  nazionalita'  di  un  Paese
alleato o associato; ne' ai contratti  conchiusi  fra  sudditi  delle
Potenze alleate e associate fra le  quali  vi  e'  stato  divieto  di
commercio, quando una delle parti si trovava in un territorio alleato
o associato occupato dal nemico. 
 
    e)  Nessuna  disposizione  di  questo  articolo  e  dell'allegato
seguente  puo'  essere  considerata  efficace   per   infirmare   una
operazione legalmente compiuta in virtu' di un contratto  interceduto
fra nemici con l'autorizzazione di una delle Potenze belligeranti.