(Trattato-art. 252)
 
                              Art. 252 
 
 
    a) Sul territorio delle Alte Parti contraenti, nei  rapporti  fra
nemici, qualunque termine di  prescrizione,  perenzione  o  decadenza
processuale sara' sospeso durante il  corso  della  guerra,  sia  che
abbia cominciato a decorrere prima dell'inizio della guerra, sia dopo
di esso; ricomincera' a decorrere, al  piu'  presto,  tre  mesi  dopo
l'entrata in vigore del presente trattato. 
 
  Questa disposizione si  applichera'  ai  termini  di  presentazione
delle cedole d'interessi o dividendi,  e  di  presentazione,  per  il
rimborso, dei valori estratti a sorte o  rimborsabili  per  qualsiasi
altro titolo. 
 
    b) Nel caso che, per effetto dell'adempimento di un atto o di una
formalita', durante la  guerra,  siano  stati  presi  sul  territorio
dell'antico Impero d'Austria provvedimenti di esecuzione a  danno  di
un suddito delle Potenze alleate e associate,  il  reclamo  formulato
del suddito di una delle dette Potenze sara' sottoposto al  Tribunale
arbitrale misto previsto alla sezione V, a meno che  la  controversia
non sia di competenza di  un  Tribunale  di  una  Potenza  alleata  o
associata. 
 
    c) Il Tribunale arbitrale misto, su domanda di un suddito di  una
Potenza alleata  o  associata,  pronunziera'  la  reintegrazione  dei
diritti lesi dai provvedimenti di esecuzione di cui alla  lettera  b)
ogni qualvolta, in vista delle speciali circostanze  del  caso,  cio'
sara' equo e possibile. 
 
  Qualora tale reintegrazione non sia equa o possibile, il  Tribunale
arbitrale  misto  potra'  accordare  alla   parte   danneggiata   una
indennita' a carico del Governo austriaco. 
 
    d) Quando un contratto fra nemici e' stato risoluto, sia  per  il
fatto che una delle parti non ne ha eseguita  la  clausola,  sia  per
l'esercizio di un diritto stipulato nel contratto  stesso,  la  parte
danneggiata  potra'  rivolgersi  al  Tribunale  arbitrale  misto  per
ottenere riparazione. Il  Tribunale  avra'  i  poteri  previsti  alla
lettera c). 
 
    e) Le disposizioni dei precedenti paragrafi si  applicheranno  ai
sudditi delle  Potenze  alleate  e  associate  che  hanno  subito  un
pregiudizio a causa dei provvedimenti predetti, presi dalle autorita'
austriache, in territorio invaso o occupato, se non  ne  siano  stati
indennizzati altrimenti. 
 
    f) Il Governo austriaco  indennizzera'  ogni  terzo  che  risulti
danneggiato  dalle  restituzioni  o  reintegrazioni  pronunziate  dal
Tribunale misto in conformita' delle disposizioni di questo articolo. 
 
    g) Per quanto riguarda gli effetti di commercio,  il  termine  di
tre mesi previsto nella lettera  a)  decorrera'  dal  giorno  in  cui
saranno definitivamente cessate le disposizioni eccezionali applicate
nei territori della Potenza interessata, relativamente  agli  effetti
di commercio.