(Trattato-art. 253)
 
                              Art. 253 
 
 
  Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio  emesso  prima
della guerra sara' considerato come annullato per il  solo  fatto  di
non essere stato presentato per l'accettazione o per il pagamento nei
termini stabiliti, ne' per il mancato avviso di non accettazione o di
non pagamento ai traenti o ai giratari, ne' per mancato protesto, ne'
per mancato adempimento  di  una  formalita'  qualsiasi,  durante  la
guerra. 
 
  Se il termine entro cui un  effetto  di  commercio  avrebbe  dovuto
essere presentato per l'accettazione e per il pagamento, o entro  cui
l'avviso di non accettazione o di non pagamento avrebbe dovuto essere
dato al traente o ai giratari, o entro cui l'effetto  avrebbe  dovuto
essere protestato, e' scaduto durante la guerra, e se  la  parte  che
avrebbe dovuto presentare o protestare l'effetto o dare avviso  della
mancata accettazione o del mancato pagamento non lo ha fatto  durante
la guerra, le saranno accordati almeno tre mesi,  dopo  l'entrata  in
vigore del presente trattato, per presentare l'effetto,  dare  avviso
di mancata accettazione o di mancato pagamento, o elevare protesto.