Art. 254 Le sentenze pronunziate dai tribunali di una Potenza alleata o associata, quando questi tribunali sono competenti secondo il presente trattato, saranno considerate in Austria come aventi autorita' di cosa giudicata e vi saranno eseguite senza bisogno di exequatur. Se una sentenza e' stata pronunciata o un provvedimento esecutivo e' stato disposto, in qualunque materia, da un'autorita' giudiziaria dell'antico Impero d'Austria contro un suddito dei Paesi alleati o associati, o contro una societa' o un'associazione in cui uno di questi sudditi era interessato, relativamente a una istanza di fronte alla quale ii suddito, la societa' o l'associazione predetta non abbiano potuto difendersi, il suddito alleato o associato che avra' subito per cio' un pregiudizio potra' ottenere una riparazione, che sara' determinata dal Tribunale arbitralo misto previsto alla sezione VI. Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potra' essere effettuata per decisione del Tribunale arbitrale misto, quando sia possibile, rimettendo le parti nella condizione in cui erano prima del giudizio reso dal tribunale austriaco. La riparazione predetta potra' del pari essere ottenuta presso il medesimo tribunale dai sudditi dello Potenze alleate o associate che hanno subito un danno in conseguenza di provvedimenti giudiziari disposti nei territori invasi o occupati, se non sono stati indennizzati altrimenti.