(Trattato-art. 254)
 
                              Art. 254 
 
 
  Le sentenze pronunziate dai tribunali  di  una  Potenza  alleata  o
associata,  quando  questi  tribunali  sono  competenti  secondo   il
presente  trattato,  saranno  considerate  in  Austria  come   aventi
autorita' di cosa giudicata e vi saranno eseguite  senza  bisogno  di
exequatur. 
 
  Se una sentenza e' stata pronunciata o un  provvedimento  esecutivo
e' stato disposto, in qualunque materia, da un'autorita'  giudiziaria
dell'antico Impero d'Austria contro un suddito dei  Paesi  alleati  o
associati, o contro una societa' o  un'associazione  in  cui  uno  di
questi sudditi era interessato, relativamente a una istanza di fronte
alla quale ii suddito, la  societa'  o  l'associazione  predetta  non
abbiano potuto difendersi, il suddito alleato o associato  che  avra'
subito per cio' un pregiudizio potra' ottenere una  riparazione,  che
sara' determinata dal Tribunale arbitralo misto previsto alla sezione
VI. 
 
  Su domanda del suddito di  una  Potenza  alleata  o  associata,  la
riparazione predetta  potra'  essere  effettuata  per  decisione  del
Tribunale arbitrale misto, quando sia possibile, rimettendo le  parti
nella condizione in cui erano prima del giudizio reso  dal  tribunale
austriaco. 
 
  La riparazione predetta potra' del pari essere ottenuta  presso  il
medesimo tribunale dai sudditi dello Potenze alleate o associate  che
hanno subito un danno  in  conseguenza  di  provvedimenti  giudiziari
disposti  nei  territori  invasi  o  occupati,  se  non  sono   stati
indennizzati altrimenti.