Art. 255 Ai sensi delle sezioni III, IV, V e VII, l'espressione «durante la guerra» comprende, per ciascuna Potenza alleata o associata, il periodo che corre dall'inizio dello stato di guerra tra l'antica Monarchia austro-ungarica e questa Potenza, all'entrata in vigore del presente trattato. ALLEGATO. I. - Disposizioni generali. § 1. Ai sensi degli articoli 251, 252 e 253, le persone che sono parte in un contratto sono considerate nemiche, quando il commercio fra loro sia stato vietato dalle legai, dai decreti o dai regolamenti a cui una di tali parti era soggetta, a datare, sia dal giorno di siffatto divieto, sia dal giorno in cui detto commercio divenne illegale per un motivo qualsiasi. § 2. Sono esclusi dall'annullamento previsto all'articolo 251 e restano in vigore, senza pregiudizio della facolta' prevista all'articolo 249, lettera b), della sezione IV, relativo ai beni, diritti e interessi, e con riserva dell'applicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti interni emanati durante la guerra dalle potenze alleate e associate, delle clausole dei contratti: a) i contratti aventi per fine il trasferimento dalla proprieta' di beni e effetti mobili o immobili, quando la proprieta' sia stata trasferita o l'oggetto sia stato consegnato prima che le parti siano divenute nemiche; b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni; c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale; d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti; e) i contratti intervenuti fra privati o societa', e Stati, provincie, municipi, o altre persone giuridiche di diritto pubblico, e le concessioni conferite da Stati, provincie, municipi, o altre persone giuridiche di diritto pubblico. § 3. Se le disposizioni di un contratto sono annullate in parte, conformemente all'art. 251, le altre disposizioni dello stesso contratto sussisteranno, se l'azione ne puo' essere effettuata, con riserva dell'applicazione delle leggi, decreti e regolamenti interni previsti al paragrafo 2. In caso contrario, il contratto sara' considerato come annullato nella sua totalita'. II. - Disposizioni particolari ad alcune categorie di contratti. § 4. a) I regolamenti fatti durante la guerra dalle Borse di titoli o di merci, legalmente riconosciute, che disciplinano la liquidazione delle posizioni di Borsa assunte prima della guerra da un nemico, sono confermati dalle Alte Parti contraenti, come ogni provvedimento preso in applicazione di tali regolamenti, a condizione: 1° che sia stato previsto espressamente che l'operazione sarebbe stata soggetta al regolamento di Borsa; 2° che tali regolamenti siano stati obbligatori per tutti; 3° che le condizioni della liquidazione siano state giuste o ragionevoli. b) Il paragrafo precedente non si applica ai provvedimenti presi durante l'occupazione, nelle Borse delle regioni che sono state occupate dal nemico. c) La liquidazione delle operazioni a termine relative ai cotoni, effettuate al 31 luglio 1914, a termini della decisione dell'Associazione dei cotonieri di Liverpool, e' confermata. § 5. Sara' considerata valida, in caso di mancato pagamento, la vendita di un pegno costituito a garanzia di un debito a carico di un nemico, quand'anche non sia stato possibile avvertire il proprietario, se il creditore ha agito in buona fede e prendendo le cure e le precauzioni ragionevoli; in questo caso il proprietario non potra' avanzare alcun reclamo a causa della vendita del pegno. Questa disposizione non si applica alle vendite di pegni fatte dal nemico durante l'occupazione, nelle regioni da esso occupate. § 6. Per quanto concerne le Potenze che hanno aderito alla sezione III e al suo allegato, le obbligazioni pecuniarie esistenti fra nemiche risultanti dall'emissione di effetti commerciali saranno regolato in conformita' del detto allegato per il tramite degli uffici di verifica e compensazione, che sono surrogati nei diritti del portatore, per quanto riguarda le varie azioni spettanti a quest'ultimo. § 7. Se una persona sia stata obbligati, prima della guerra o durante la medesima, al pagamento di un effetto commerciale, in dipendenza di un impegno assunto verso di essa da un'altra persona divenuta nemica in seguito, quest'ultima resta obbligata, nonostante l'apertura delle ostilita', a garantire di fronte alla prima le conseguenze delle sue obbligazioni. III. - Contratti di assicurazione. § 8. I contratti d'assicurazione conclusi tra una persona o un'altra, divenuta in seguito nemica, saranno regolati in conformita' degli articoli seguenti. Assicurazione contro l'incendio. § 9. I contratti d'assicurazione contro l'incendio, interceduti fra una persona che abbia interesse nello cose assicurate e una persona divenuta in seguito nemica, non saranno considerati come annullati in seguito all'apertura delle ostilita', o per il fatto che la persona e' divenuta nemica, o perche' una delle parti non ha adempiuto una clausola del contratto durante la guerra o durante un periodo di tre mesi dopo la guerra; ma saranno annullati a partire dalla scadenza del premio annuale che sopravvenga tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato. Sara' fatta una sistemazione dei premi non pagati, scaduti durante la guerra, e dei reclami per i sinistri occorsi durante la guerra. § 10. Se, in seguito ad un atto amministrativo o legislativo, una assicurazione contro l'incendio, conclusa anteriormente alla guerra, e' stata trasferita, durante la guerra, dall'assicuratore primitivo ad un altro assicuratore, il trasferimento sara' riconosciuto valido e la responsabilita' dell'assicuratore primitivo sara' considerata come cessata, a partire dal giorno del trasferimento. Nondimeno, l'assicuratore primitivo avra' diritto di essere, a sua richiesta, pienamente informato delle condizioni del trasferimento e se risulta che queste condizioni non fossero conformi ad equita', saranno modificate come sara' necessario per renderle tali. L'assicurato, d'accordo coll'assicuratore primitivo, avra' inoltre il diritto di trasferire nuovamente il contratto all'assicuratore primitivo, a datare dal giorno della domanda. Assicurazione sulla vita. § 11. I contratti d'assicurazione sulla vita interceduti fra un assicuratore e una persona divenuta nemica in seguito non saranno considerati come annullati per effetto della dichiarazione di guerra o del fatto che la detta persona sia divenuta nemica. Ogni somma che sia diveniva esigibile durante la guerra, a termini di un contratto che a norma del paragrafo precedente non e' considerato come annullato, sara' esigibile dopo la guerra. Queste somme saranno aumentate degli interessi al 5% annuo dalla data della loro esigibilita' fino dal giorno del pagamento. Se il contratto e' divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi, o se e' rimastiti privo di effetto per l'inadempimento delle sue clausole, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno, in qualsiasi momento, durante dodici mesi a datare dal giorno in cui il presente trattato entrera' in vigore, ripetere dall'assicuratore il valore della polizzia al giorno della sua caducita' o del suo annullamento. Quando il contratto e' divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi per l'applicazione di provvedimenti di guerra, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno, nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, rimettere in vigore il contratto, mediante il pagamento dei premi eventualmente scaduti, aumentati degli interessi annui del 5%. § 12. Se sono stati conclusi contratti di assicurazione sulla vita da una succursale di una compagnia di assicurazioni stabilita in un paese divenuto in seguito nemico, il contratto, salvo disposizione contraria contenuta nel medesimo, sara' retto dalla legge locale, ma l'assicuratore avra' il diritto di chiedere all'assicurato o ai suoi rappresentanti il rimborso delle somme pagate in seguito a domande presentate o imposto in applicazione di provvedimenti presi durante la guerra, contrariamente ai termini del contratto stesso o alle leggi e ai trattati esistenti al tempo in cui esso fu conchiuso. § 13. In tutti quei casi in cui, a termini della legge applicabile al contratto, l'assicuratore resta vincolato nonostante il mancato pagamento dei promi, fino a che sia notificata all'assicurato la decadenza del contratto, egli avra' il diritto di ricuperare dall'assicurato i premi non pagati, accresciuti dagli interessi annui del 5%, quando a causa della guerra non abbia potuto dare il detto avviso. § 14. Agli effetti dei paragrafi 11 a 13, saranno considerati contratti di assicurazione sulla vita i contratti d'assicurazione che si basano sulla probabilita' della vita umana, combinala col saggio degli interessi, per il calcolo degli impegni reciproci delle due parti. Assicurazioni marittime. § 15. I contratti di assicurazione marittima, comprese le polizze a tempo e le polizze di viaggio, intercedute fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, saranno considerati come annullati dal momento in cui tale persona e' divenuta nemica, salvo il caso che prima di questo momento il rischio preveduto dal contratto avesse gia' cominciato a correre. Nel caso che il rischio non abbia cominciato a correre, le somme pagate a titolo di premi, o altrimenti, saranno rimborsabili dall'assicuratore. Nel caso che il rischio abbia cominciato a correre, il contratto sara' considerato valido, sebbene la parte sia divenuta nemica e il pagamento delle somme dovute a termini del contratto, sia a titolo di premi, sia a titolo di indennita' per sinistri, saranno esigibili dopo la guerra. Qualora sia conchiusa una convenzione per il pagamento di interessi di somme dovute anteriormente alla guerra da sudditi degli Stati belligeranti, e ricuperate dopo la guerra, questi interessi decorreranno, in caso di perdite risarcibili in virtu' di un contratto di assicurazione marittima, a partire dalla fine di un periodo di un anno, calcolato dal giorno di tali perdite. § 16. Nessun contratto d'assicurazione marittima con un assicurato, divenuto in seguito nemico, potra' essere considerato efficace per coprire i sinistri causati da atti di guerra della Potenza di cui l'assicuratore e' suddito, o degli alleati o associati di essa. § 17. Se e' dimostrato che una persona, la quale prima della guerra aveva conchiuso un contratto di assicurazione marittima con un assicuratore divenuto in seguito nemico, abbia conchiuso dopo la apertura delle ostilita' un nuovo contratto che copra il medesimo rischio, con un assicuratore non nemico, il nuovo contratto sara' considerato come sostituito al contratto primitivo a partire dal giorno in cui fu conchiuso, e i premi scaduti saranno regolati in base al principio che l'assicuratore primitivo non puo' essere tenuto responsabile in virtu' del contratto che fino al momento in cui il nuovo contratto fu conchiuso. Altre assicurazioni. § 18. I contratti di assicurazione interceduti prima della guerra fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, diversi dai contratti di cui ai paragrafi 9 a 17, saranno trattati, ad ogni effetto, nello stesso modo in cui sarebbero stati trattati, secondo i detti paragrafi, i contratti di assicurazione contro l'incendio. Riassicurazioni. § 19. Tutti i trattati di riassicurazione interceduti con una persona divenuta nemica saranno considerati come abrogati pel fatto che questa persona e' divenuta nemica, ma senza pregiudizio, nel caso di rischio sulla vita o marittimo che avesse cominciato a correre prima della guerra, del diritto di ripetere dopo la guerra il pagamento delle somme dovute in ragione di tali rischi. Tuttavia, se la parte riassicurata e' stata posta, in seguito all'invasione, nell'impossibilita' di trovare un altro riassicuratore, il trattato sussiste fino alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la entrata in vigore del presente trattato. Se un trattato di riassicurazione e' annullato in virtu' di questo articolo, un regolamento di conti sara' tatto fra le parti, per quanto concerne i premi pagati o pagabili e la responsabilita' delle perdite subite, relativamente a rischi sulla vita o marittimi che avessero cominciato a correre prima della guerra. Nel caso di rischi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 11 a 17, il regolamento dei conti sara' fatto alla data in cui le parti sono divenute nemiche, senza tener calcolo dei reclami relativi a perdite subite dopo questa data. § 20. Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono del pari alle riassicurazioni dei rischi particolari assunti dall'assicuratore in un contratto di assicurazione diverso dai rischi sulla vita o marittimi, le quali fossero in vigore il giorno in cui le parti sono divenute nemiche. § 21. La riassicurazione di un contratto di assicurazione sulla vita, fatta per contratto particolare e non compresa in un trattato generale di riassicurazione, restera' in vigore. § 22. Nel caso di una riassicurazione effettuata prima della guerra, di un contratto di assicurazione marittima, la cessione del rischio al riassicuratore rimarra' valida, se tale rischio ha cominciato a correre prima dell'apertura delle ostilita', e il contratto rimarra' valido nonostante l'apertura delle ostilita'. Le somme dovute in virtu' del contratto di riassicurazione, per quanto concerne i premi e le perdite subite, saranno ricuperabili dopo la guerra. § 23. Le disposizioni dei paragrafi 16 e 17 e l'ultimo comma del paragrafo 15 si applicheranno ai contratti di assicurazione di rischi marittimi.