(Trattato-art. 255)
 
                              Art. 255 
 
 
  Ai sensi delle sezioni III, IV, V e VII, l'espressione «durante  la
guerra» comprende, per  ciascuna  Potenza  alleata  o  associata,  il
periodo che corre dall'inizio dello  stato  di  guerra  tra  l'antica
Monarchia austro-ungarica e questa Potenza, all'entrata in vigore del
presente trattato. 
 
                              ALLEGATO. 
                     I. - Disposizioni generali. 
                                § 1. 
 
  Ai sensi degli articoli 251, 252 e 253, le persone che  sono  parte
in un contratto sono considerate nemiche,  quando  il  commercio  fra
loro sia stato vietato dalle legai, dai decreti o dai  regolamenti  a
cui una di tali parti era soggetta,  a  datare,  sia  dal  giorno  di
siffatto divieto, sia dal  giorno  in  cui  detto  commercio  divenne
illegale per un motivo qualsiasi. 
 
                                § 2. 
 
  Sono esclusi dall'annullamento previsto all'articolo 251 e  restano
in vigore, senza pregiudizio  della  facolta'  prevista  all'articolo
249, lettera b), della  sezione  IV,  relativo  ai  beni,  diritti  e
interessi, e con riserva dell'applicazione delle leggi, dei decreti e
dei regolamenti interni  emanati  durante  la  guerra  dalle  potenze
alleate e associate, delle clausole dei contratti: 
 
     a) i contratti aventi per fine il trasferimento dalla proprieta'
di beni e effetti mobili o immobili, quando la proprieta'  sia  stata
trasferita o l'oggetto sia stato consegnato prima che le parti  siano
divenute nemiche; 
 
     b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni; 
 
     c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale; 
 
     d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti; 
 
     e) i contratti intervenuti fra  privati  o  societa',  e  Stati,
provincie, municipi, o altre persone giuridiche di diritto  pubblico,
e le concessioni conferite da Stati,  provincie,  municipi,  o  altre
persone giuridiche di diritto pubblico. 
 
                                § 3. 
 
  Se le  disposizioni  di  un  contratto  sono  annullate  in  parte,
conformemente  all'art.  251,  le  altre  disposizioni  dello  stesso
contratto sussisteranno, se l'azione ne puo' essere  effettuata,  con
riserva dell'applicazione delle leggi, decreti e regolamenti  interni
previsti al paragrafo  2.  In  caso  contrario,  il  contratto  sara'
considerato come annullato nella sua totalita'. 
 
  II. - Disposizioni particolari ad alcune categorie di contratti. 
                                § 4. 
 
     a) I regolamenti fatti durante la guerra dalle Borse di titoli o
di merci, legalmente riconosciute, che disciplinano  la  liquidazione
delle posizioni di Borsa assunte prima della  guerra  da  un  nemico,
sono confermati dalle Alte Parti contraenti, come ogni  provvedimento
preso in applicazione di tali regolamenti, a condizione: 
 
    1° che sia stato previsto espressamente che l'operazione  sarebbe
stata soggetta al regolamento di Borsa; 
 
    2° che tali regolamenti siano stati obbligatori per tutti; 
 
    3° che le condizioni della  liquidazione  siano  state  giuste  o
ragionevoli. 
 
     b) Il paragrafo precedente non si applica ai provvedimenti presi
durante l'occupazione, nelle  Borse  delle  regioni  che  sono  state
occupate dal nemico. 
 
     c) La  liquidazione  delle  operazioni  a  termine  relative  ai
cotoni, effettuate al 31  luglio  1914,  a  termini  della  decisione
dell'Associazione dei cotonieri di Liverpool, e' confermata. 
 
                                § 5. 
 
  Sara' considerata valida, in caso di mancato pagamento, la  vendita
di un pegno costituito a garanzia di un debito a carico di un nemico,
quand'anche non sia stato possibile avvertire il proprietario, se  il
creditore ha agito in buona fede e prendendo le cure e le precauzioni
ragionevoli; in questo caso il proprietario non potra' avanzare alcun
reclamo a causa della vendita del pegno. 
 
  Questa disposizione non si applica alle vendite di pegni fatte  dal
nemico durante l'occupazione, nelle regioni da esso occupate. 
 
                                § 6. 
 
  Per quanto concerne le Potenze che hanno aderito alla sezione III e
al suo allegato, le obbligazioni  pecuniarie  esistenti  fra  nemiche
risultanti dall'emissione di effetti commerciali saranno regolato  in
conformita' del  detto  allegato  per  il  tramite  degli  uffici  di
verifica  e  compensazione,  che  sono  surrogati  nei  diritti   del
portatore,  per  quanto  riguarda  le  varie   azioni   spettanti   a
quest'ultimo. 
 
                                § 7. 
 
  Se una persona sia stata obbligati, prima della guerra o durante la
medesima, al pagamento di un effetto commerciale, in dipendenza di un
impegno assunto verso di essa da un'altra persona divenuta nemica  in
seguito, quest'ultima resta obbligata,  nonostante  l'apertura  delle
ostilita', a garantire di fronte alla prima le conseguenze delle  sue
obbligazioni. 
 
                 III. - Contratti di assicurazione. 
                                § 8. 
 
  I contratti d'assicurazione conclusi tra una  persona  o  un'altra,
divenuta in seguito nemica, saranno  regolati  in  conformita'  degli
articoli seguenti. 
 
                  Assicurazione contro l'incendio. 
                                § 9. 
 
  I contratti d'assicurazione contro l'incendio, interceduti fra  una
persona che abbia interesse  nello  cose  assicurate  e  una  persona
divenuta in seguito nemica, non saranno considerati come annullati in
seguito all'apertura delle ostilita', o per il fatto che  la  persona
e' divenuta nemica, o perche' una delle parti non  ha  adempiuto  una
clausola del contratto durante la guerra o durante un periodo di  tre
mesi dopo la guerra; ma saranno annullati a  partire  dalla  scadenza
del premio annuale che sopravvenga tre mesi dopo l'entrata in  vigore
del presente trattato. 
 
  Sara' fatta una sistemazione dei premi non pagati, scaduti  durante
la guerra, e dei reclami per i sinistri occorsi durante la guerra. 
 
                                § 10. 
 
  Se, in  seguito  ad  un  atto  amministrativo  o  legislativo,  una
assicurazione contro l'incendio, conclusa anteriormente alla  guerra,
e' stata trasferita, durante la guerra,  dall'assicuratore  primitivo
ad un altro assicuratore, il trasferimento sara' riconosciuto  valido
e la responsabilita' dell'assicuratore  primitivo  sara'  considerata
come cessata, a partire  dal  giorno  del  trasferimento.  Nondimeno,
l'assicuratore primitivo avra' diritto di essere,  a  sua  richiesta,
pienamente informato delle condizioni del trasferimento e se  risulta
che queste  condizioni  non  fossero  conformi  ad  equita',  saranno
modificate come sara' necessario per renderle tali. 
 
  L'assicurato, d'accordo coll'assicuratore primitivo, avra'  inoltre
il diritto di trasferire  nuovamente  il  contratto  all'assicuratore
primitivo, a datare dal giorno della domanda. 
 
                      Assicurazione sulla vita. 
                                § 11. 
 
  I  contratti  d'assicurazione  sulla  vita   interceduti   fra   un
assicuratore e una persona divenuta nemica  in  seguito  non  saranno
considerati come annullati per effetto della dichiarazione di  guerra
o del fatto che la detta persona sia divenuta nemica. 
 
  Ogni somma che sia diveniva esigibile durante la guerra, a  termini
di  un  contratto  che  a  norma  del  paragrafo  precedente  non  e'
considerato come annullato, sara' esigibile dopo  la  guerra.  Queste
somme saranno aumentate degli interessi al 5% annuo dalla data  della
loro esigibilita' fino dal giorno del pagamento. 
 
  Se il contratto e' divenuto caduco durante la guerra, in seguito al
mancato pagamento dei premi, o se e' rimastiti privo di  effetto  per
l'inadempimento  delle  sue   clausole,   l'assicurato   o   i   suoi
rappresentanti o  aventi  diritto  potranno,  in  qualsiasi  momento,
durante dodici mesi a datare dal giorno in cui il  presente  trattato
entrera'  in  vigore,  ripetere  dall'assicuratore  il  valore  della
polizzia al giorno della sua caducita' o del suo annullamento. 
 
  Quando il contratto  e'  divenuto  caduco  durante  la  guerra,  in
seguito  al  mancato  pagamento  dei  premi  per  l'applicazione   di
provvedimenti di guerra,  l'assicurato  o  i  suoi  rappresentanti  o
aventi diritto potranno, nei tre mesi  che  seguiranno  l'entrata  in
vigore del presente  trattato,  rimettere  in  vigore  il  contratto,
mediante il pagamento  dei  premi  eventualmente  scaduti,  aumentati
degli interessi annui del 5%. 
 
                                § 12. 
 
  Se sono stati conclusi contratti di assicurazione sulla vita da una
succursale di una compagnia di assicurazioni stabilita  in  un  paese
divenuto  in  seguito  nemico,  il  contratto,   salvo   disposizione
contraria contenuta nel medesimo, sara' retto dalla legge locale,  ma
l'assicuratore avra' il diritto di chiedere all'assicurato o ai  suoi
rappresentanti il rimborso delle somme pagate in  seguito  a  domande
presentate o imposto in applicazione di provvedimenti  presi  durante
la guerra, contrariamente ai termini  del  contratto  stesso  o  alle
leggi e ai trattati esistenti al tempo in cui esso fu conchiuso. 
 
                                § 13. 
 
  In tutti quei casi in cui, a termini  della  legge  applicabile  al
contratto,  l'assicuratore  resta  vincolato  nonostante  il  mancato
pagamento dei promi, fino a  che  sia  notificata  all'assicurato  la
decadenza  del  contratto,  egli  avra'  il  diritto  di   ricuperare
dall'assicurato i premi non pagati, accresciuti dagli interessi annui
del 5%, quando a causa della guerra non abbia potuto  dare  il  detto
avviso. 
 
                                § 14. 
 
  Agli effetti dei paragrafi 11 a 13, saranno  considerati  contratti
di assicurazione sulla vita i contratti d'assicurazione che si basano
sulla probabilita' della  vita  umana,  combinala  col  saggio  degli
interessi, per il calcolo degli impegni reciproci delle due parti. 
 
                      Assicurazioni marittime. 
                                § 15. 
 
  I contratti di assicurazione marittima, comprese le polizze a tempo
e le polizze di  viaggio,  intercedute  fra  un  assicuratore  e  una
persona  divenuta  in  seguito  nemica,  saranno   considerati   come
annullati dal momento in cui tale persona e' divenuta  nemica,  salvo
il caso  che  prima  di  questo  momento  il  rischio  preveduto  dal
contratto avesse gia' cominciato a correre. 
 
  Nel caso che il rischio non abbia cominciato a  correre,  le  somme
pagate  a  titolo  di  premi,  o  altrimenti,  saranno   rimborsabili
dall'assicuratore. 
 
  Nel caso che il rischio abbia cominciato a  correre,  il  contratto
sara' considerato valido, sebbene la parte sia divenuta nemica  e  il
pagamento delle somme dovute a termini del contratto, sia a titolo di
premi, sia a titolo di indennita'  per  sinistri,  saranno  esigibili
dopo la guerra. 
 
  Qualora sia conchiusa una convenzione per il pagamento di interessi
di somme dovute anteriormente alla  guerra  da  sudditi  degli  Stati
belligeranti,  e  ricuperate  dopo  la   guerra,   questi   interessi
decorreranno,  in  caso  di  perdite  risarcibili  in  virtu'  di  un
contratto di assicurazione marittima, a  partire  dalla  fine  di  un
periodo di un anno, calcolato dal giorno di tali perdite. 
 
                                § 16. 
 
  Nessun  contratto  d'assicurazione  marittima  con  un  assicurato,
divenuto in seguito nemico, potra' essere  considerato  efficace  per
coprire i sinistri causati da atti di guerra  della  Potenza  di  cui
l'assicuratore e' suddito, o degli alleati o associati di essa. 
 
                                § 17. 
 
  Se e' dimostrato che una persona, la quale prima della guerra aveva
conchiuso un contratto di assicurazione marittima con un assicuratore
divenuto in seguito nemico, abbia conchiuso dopo  la  apertura  delle
ostilita' un nuovo contratto che copra il medesimo  rischio,  con  un
assicuratore non nemico, il nuovo contratto  sara'  considerato  come
sostituito al contratto primitivo a partire  dal  giorno  in  cui  fu
conchiuso, e i premi scaduti saranno regolati in  base  al  principio
che l'assicuratore primitivo non puo' essere tenuto  responsabile  in
virtu' del contratto che fino al momento in cui il nuovo contratto fu
conchiuso. 
 
                        Altre assicurazioni. 
                                § 18. 
 
  I contratti di assicurazione interceduti prima della guerra fra  un
assicuratore e una persona divenuta in seguito  nemica,  diversi  dai
contratti di cui ai paragrafi 9  a  17,  saranno  trattati,  ad  ogni
effetto, nello stesso modo in cui sarebbero stati trattati, secondo i
detti paragrafi, i contratti di assicurazione contro l'incendio. 
 
                          Riassicurazioni. 
                                § 19. 
 
  Tutti i trattati di riassicurazione  interceduti  con  una  persona
divenuta nemica saranno  considerati  come  abrogati  pel  fatto  che
questa persona e' divenuta nemica, ma senza pregiudizio, nel caso  di
rischio sulla vita o marittimo che avesse cominciato a correre  prima
della guerra, del diritto di ripetere dopo  la  guerra  il  pagamento
delle somme dovute in ragione di tali rischi. 
 
  Tuttavia, se la parte  riassicurata  e'  stata  posta,  in  seguito
all'invasione,    nell'impossibilita'    di    trovare    un    altro
riassicuratore, il trattato sussiste fino alla scadenza di un periodo
di tre mesi dopo la entrata in vigore del presente trattato. 
 
  Se un trattato di riassicurazione e' annullato in virtu' di  questo
articolo, un regolamento di conti  sara'  tatto  fra  le  parti,  per
quanto concerne i premi pagati o pagabili e la responsabilita'  delle
perdite subite, relativamente a rischi sulla  vita  o  marittimi  che
avessero cominciato a correre prima della guerra. Nel caso di  rischi
diversi da quelli menzionati ai paragrafi 11 a 17, il regolamento dei
conti sara' fatto alla data in cui le parti  sono  divenute  nemiche,
senza tener calcolo dei reclami relativi a perdite subite dopo questa
data. 
 
                                § 20. 
 
  Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono del pari alle
riassicurazioni dei rischi particolari assunti  dall'assicuratore  in
un contratto  di  assicurazione  diverso  dai  rischi  sulla  vita  o
marittimi, le quali fossero in vigore il giorno in cui le parti  sono
divenute nemiche. 
 
                                § 21. 
 
  La riassicurazione di un contratto  di  assicurazione  sulla  vita,
fatta per  contratto  particolare  e  non  compresa  in  un  trattato
generale di riassicurazione, restera' in vigore. 
 
                                § 22. 
 
  Nel caso di una riassicurazione effettuata prima della  guerra,  di
un contratto di assicurazione marittima, la cessione del  rischio  al
riassicuratore rimarra' valida,  se  tale  rischio  ha  cominciato  a
correre prima dell'apertura delle ostilita', e il contratto  rimarra'
valido nonostante l'apertura delle ostilita'. 
 
  Le somme dovute in virtu' del  contratto  di  riassicurazione,  per
quanto concerne i premi e le  perdite  subite,  saranno  ricuperabili
dopo la guerra. 
 
                                § 23. 
 
  Le disposizioni  dei  paragrafi  16  e  17  e  l'ultimo  comma  del
paragrafo 15 si applicheranno ai contratti di assicurazione di rischi
marittimi.