(Regolamento-art. 417)
 
                              Art. 417. 
 
 
  Il  tesoriere  centrale,  l'istituto  incaricato  del  servizio  di
tesoreria  e  gli  altri  agenti,  sotto   la   loro   piu'   stretta
responsabilita', rifiutano il pagamento di qualunque titolo di  spesa
che non sia rivestito delle formalita' prescritte dalla legge  e  dal
presente regolamento;  ed  ogni  qualvolta  contravvengano  a  questa
disposizione  sono  tenuti   a   risarcire   l'erario   delle   somme
irregolarmente pagate. 
 
  Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e'
dispensato da qualsiasi indagine per l'accertamento  della  idoneita'
dei funzionari ordinatori e dell'autenticita' delle loro firme  e  di
quelle  di  controllo,  quando  queste  non  siano  state   ad   esso
comunicate.