Art. 417. Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti, sotto la loro piu' stretta responsabilita', rifiutano il pagamento di qualunque titolo di spesa che non sia rivestito delle formalita' prescritte dalla legge e dal presente regolamento; ed ogni qualvolta contravvengano a questa disposizione sono tenuti a risarcire l'erario delle somme irregolarmente pagate. Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e' dispensato da qualsiasi indagine per l'accertamento della idoneita' dei funzionari ordinatori e dell'autenticita' delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non siano state ad esso comunicate.