(Regolamento-art. 418)
 
                              Art. 418. 
 
 
  Gli ufficiali pagatori confrontano cogli elenchi d'invio  i  titoli
di spesa ricevuti; s'accertano della loro regolarita', e scorgendo un
errore  qualsiasi  si  astengono  dal  pagarli,  informandone  subito
l'ufficio mittente e  rinviandogli,  quando  sia  necessario,  quelli
errati perche' siano corretti.