Art. 420. Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti. Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identita' della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore. Quando questi non avesse modo di accertare la identita' dell'intestatario, se egli e' un pubblico funzionario, puo' richiedere la legalizzazione della firma dalla autorita' locale, e se e' un privato puo' esigere che la firma sia autenticata da un notaio.