(Regolamento-art. 420)
 
                              Art. 420. 
 
 
  Gli  ufficiali  pagatori  debbono  pagare  i  titoli  di  spesa  ai
creditori che si presentino in persona o a  chi  sia  nominativamente
indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti. 
 
  Gli intestatari non conosciuti  devono  provare  l'identita'  della
loro persona, mediante attestazione di  chi  sia  noto  all'ufficiale
pagatore. 
 
  Quando  questi  non  avesse  modo   di   accertare   la   identita'
dell'intestatario,  se  egli  e'  un   pubblico   funzionario,   puo'
richiedere la legalizzazione della firma dalla autorita' locale, e se
e' un privato puo' esigere che la firma sia autenticata da un notaio.