(Regolamento-art. 422)
 
                              Art. 422. 
 
 
  Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la  loro  personale
responsabilita', quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui
sia dichiarato il ricevimento della somma e  sia  espressa  in  tutte
lettere la somma stessa, la causa del pagamento,  e,  occorrendo,  la
mensualita' o rata cui si riferisce. 
 
  Se i creditori non sanno o non possono  scrivere,  appongono  sulla
quietanza in foglio a parte un segno di croce, come  e'  detto  nello
articolo precedente. 
 
  Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte gli ufficiali
pagatori notano la data del pagamento e poscia le uniscono ai  titoli
pagati facendone su di essi menzione.