(Regolamento-art. 423)
 
                              Art. 423. 
 
 
  All'atto del pagamento gli ufficiali pagatori  devono  apporre  sui
titoli di spesa il timbro a calendario con la dizione «pagato» od, in
difetto, il bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. 
 
  La tesoreria centrale e  le  sezioni  della  tesoreria  provinciale
annullano, inoltre, i titoli  pagati,  compresi  quelli  ricevuti  in
versamento dagli agenti pagatori, mediante perforazione.