Art. 423. All'atto del pagamento gli ufficiali pagatori devono apporre sui titoli di spesa il timbro a calendario con la dizione «pagato» od, in difetto, il bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. La tesoreria centrale e le sezioni della tesoreria provinciale annullano, inoltre, i titoli pagati, compresi quelli ricevuti in versamento dagli agenti pagatori, mediante perforazione.