(Regolamento-art. 424)
 
                              Art. 424. 
 
 
  I presentatori delle quietanze o ricevute di cui al precedente art.
422 devono essere conosciuti dagli ufficiali pagatori, ed apporre  su
di esse la loro firma, supplendo, quando non possano o  non  sappiano
scrivere,  col  segno  di  croce  alla  presenza  di  due   testimoni
conosciuti, che sottoscrivono.