Art. 428. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una carica, non nominativamente indicato, giusta l'art. 293, esso deve, nel dare la quietanza, scrivere, oltre al nome e cognome, anche la qualita' ufficiale che gli da' diritto a riscuotere la somma. Nel caso di assenza o di impedimento del titolare, puo' essere accettata la quietanza di chi lo rappresenti ufficialmente per ragion di grado, purche' su di essa dichiari di riscuotere pel titolare assente od impedito, ed aggiunga alla sottoscrizione la propria qualita'.